In questo periodo di crisi il cui nemico indiscusso da debellare è il famigerato e invisibile Coronavirus sono molti i termini e/o gli acronimi che hanno assunto un certa familiarità: DPCM, CIGO, CIGS, CIGD, Decreto Interministeriale e molti altri ma uno in particolare sta nelle ultime ore echeggiando nell’aria come un boato che man mano che passa il tempo si avvicina sempre con la forza di un onda urto: MES ovvero Meccanismo Europeo di Stabilità finanziaria traduzione in italiano di ESM ossia European Stability Mechanism.
E’ doveroso a questo punto per moralità intellettuale precisare che il presente articolo spiegherà cosa è il MES come strumento finanziario lasciando fuori qualsiasi opinione socio-politica, quindi si affronterà il MES dal punto squisitamente tecnico.
Ciò premesso è lecito porsi il quesito: che cosa è il MES?
La crisi finanziaria che ha colpito l’economia mondiale alla fine del 2008 ha richiesto l’istituzione di un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) per aiutare i paesi dell’Unione europea (UE) in difficoltà, preservando in questo modo la stabilità finanziaria dell’Unione.
Il 9 maggio 2010, in seguito della grande recessione, gli Stati Membri dell’Eurozona hanno costituito Il FESF ovvero il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF acronimo inglese), finalizzato ad aiutare finanziariamente gli stati membri, preservando la stabilità finanziaria dell’Eurozona in caso di difficoltà economica.
Il FESF è stato sostituito dal luglio 2012 dal Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) conosciuto anche come Fondo salva-Stati con una capacità di 700 miliardi di euro di cui gli stati membri iniziano a versare pro quota 80 miliardi di euro.
Il fondo emette prestiti (concessi a tassi fissi o variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà e acquista titoli sul mercato primario (contemporaneamente all’attivazione del programma Outright Monetary Transaction), ma a condizioni molto severe. Queste condizioni rigorose “possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite” (art. 12). Potranno essere attuati, inoltre, interventi sanzionatori per gli stati che non dovessero rispettare le scadenze di restituzione i cui proventi andranno ad aggiungersi allo stesso MES. È previsto, tra le altre cose, che “in caso di mancato pagamento, da parte di un membro dell’Esm, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare […] detto membro dell’Esm non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza” (art. 4, c. 8).
In pratica il MES è autorizzato a:
- concedere prestiti nell’ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- acquistare titoli di debito sui mercati finanziari primari e secondari;
- fornire assistenza finanziaria sotto forma di linee di credito;
- finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie tramite prestiti ai governi dei suoi Stati membri.
Ad oggi il Meccanismo Europeo di Stabilità ha concesso prestiti erogando a Cipro 6,3 miliardi di euro, alla Spagna 41,3 miliardi di euro e alla Grecia 61,9 miliardi di euro. L’Italia è una delle maggiori sostenitrici del fondo salva-Stati con 14 miliardi di euro versati. Più di noi, in base ai risultati del PIL del 2010, hanno contribuito solo Germania e Francia.
Analizziamo di seguito il modus operandi che deve essere adottato per accedere al MES:
Per come previsto dall’art.3 del Regolamento n°4047/2010 del Consiglio “Lo Stato membro che richiede l’assistenza finanziaria dell’Unione discute con la Commissione, in collegamento con la Banca centrale europea (BCE), una valutazione del suo fabbisogno di finanziamento e trasmette alla Commissione e al comitato economico e finanziario un programma di aggiustamento economico e finanziario.”
Qualora allo Stato Membro in difficoltà sia stato concesso un prestito, la decisione adottata dal Consiglio conterrà:
- a) l’importo, la scadenza media, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l’attuazione dell’assistenza;
- b) le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica o finanziaria sana nello Stato membro beneficiario e di ripristinarne la capacità di finanziarsi sui mercati finanziari; tali condizioni saranno definite dalla Commissione in consultazione con la BCE, e
- c) l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro beneficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione.
Diversamente qualora l’aiuto consista in una linea di credito, la decisione adottata dal Consiglio conterrà:
- a) l’importo, le commissioni per la messa a disposizione della linea di credito, la formula del prezzo applicabile per lo svincolo dei fondi e il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria dell’Unione e le altre regole dettagliate necessarie per l’attuazione dell’assistenza;
- b) le condizioni generali di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di ristabilire una situazione economica o finanziaria sana nello Stato membro beneficiario; tali condizioni saranno definite dalla Commissione in consultazione con la BCE, e
- c) l’approvazione del programma di aggiustamento elaborato dallo Stato membro beneficiario per soddisfare le condizioni economiche alle quali è subordinata l’assistenza finanziaria dell’Unione.
La Commissione verifica a scadenze regolari se la politica economica del paese beneficiario è conforme al suo programma di aggiustamento e alle condizioni stabilite dal Consiglio per continuare a ricevere l’aiuto finanziario, che viene concesso a rate.
Il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria è compatibile con il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti. Inoltre, non esclude il ricorso a un finanziamento esterno all’UE, per esempio da parte del Fondo Monetario Internazionale. Quanto scritto trova applicazione all’Art.3 paragrafo 8 del Regolamento n°4047/2010 del Consiglio che recita: “Qualora sia previsto un finanziamento esterno all’Unione subordinato a condizioni di politica economica, in particolare da parte dell’FMI, lo Stato membro interessato consulta in via preliminare la Commissione. La Commissione esamina le possibilità disponibili nell’ambito del meccanismo di assistenza finanziaria dell’Unione e la compatibilità delle condizioni di politica economica previste con gli impegni assunti dallo Stato membro interessato per l’attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del Consiglio adottate conformemente all’articolo 121, all’articolo 126 e all’articolo 136 TFUE. La Commissione informa il comitato economico e finanziario.”
A questo punto credo che sia ben chiaro quale dinamiche si muovono dietro all’acronimo MES; è giunto il momento di spingersi oltre e focalizzare la nostra attenzione su alcuni strumenti finanziari finalizzati all’assistenza degli Stati membri che versano in situazioni di difficoltà: le linee di credito.
Le linee di credito possono essere del tipo condizionali precauzionali (PCCL – Precautionary Conditioned Credit Line ) o del tipo soggette a condizionalità rafforzate (ECCL – Enhanced Conditions Credit Line):
- linea di credito condizionale precauzionale (PCCL): a disposizione degli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria è fondamentalmente solida, il che viene determinato sulla base del rispetto di sei criteri di ammissibilità quali debito pubblico, posizione sull’estero o accesso al mercato a condizioni ragionevoli e, il più noto, il rapporto debito/PIL che deve essere entro il 60%.
- Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL): a disposizione degli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria continua a essere solida, ma che non soddisfano i criteri di ammissibilità della PCCL, primo fra questi il rapporto debito/PIL che deve essere entro il 60%. Il ricorso all’ECCL è subordinato all’adozione di misure correttive volte a evitare problemi futuri per quanto concerne l’accesso al finanziamento sul mercato.
Segretario Regionale Piemonte
SLM FAST-Confsal