Regole sull’esercizio del diritto di sciopero, limitazioni delle libertà sindacali, il ruolo della Commissione di Garanzia legge 146/90
Le astensioni dal lavoro, il loro esercizio hanno subito nel corso degli anni una serie di inibizioni, che probabilmente sono da ricondurre, per massima parte alle pressioni ed alle sollecitazioni che, le associazioni degli utenti e di gran parte della politica hanno esercitato sul Parlamento e sui Governi che si sono succeduti.
Certamente ha influito anche la debolezza del Sindacato tutto, che ha perso la sfida “dell’autoregolamentazione del diritto di sciopero”, che per tanti anni era sembrata la soluzione all’eccesso di conflittualità che, in particolare in certi settori, cosiddetti “essenziali”, era diventata insostenibile agli occhi del Paese e degli utenti. Un obiettivo perseguito sicuramente con serietà, da buona parte delle Organizzazioni Sindacali, che però incontrò limiti enormi per l’incapacità di fare sintesi sull’argomento, dovuta in gran parte “alla dissennatezza di sigle Sindacali più o meno rappresentative” che strumentalmente si misero a cavalcare la tesi e le proteste “sulle limitazioni alle libertà sindacali”. Non serve adesso farne l’elenco, ma è opportuno evidenziare che queste sigle, proprio perché fidavano nel senso di responsabilità delle altre O.S., non perdevano l’occasione per alimentare il dissenso sindacale, in ragione del non nobile scopo di carpire qualche adesione di lavoratori in più per loro sigle.
Per conseguenza le disponibilità dichiarate a darsi delle regole, per favorire i confronti con i datori di lavoro ed a rispettare franchigie e tempistiche prima di dichiarare gli scioperi, si risolse in un nulla di fatto in quanto i codici di regolamentazione non servirono a stemperare la conflittualità.
Fu gioco facile pertanto per il Governo ed il Parlamento portare all’approvazione la legge 146/90 per dare corso al processo di regolamentazione del diritto di sciopero, allo scopo di contemperare due diritti spesso contrapposti: quello dei lavoratori a manifestare il loro dissento ed il diritto dei cittadini comuni, tra essi anche ovviamente gli stessi lavoratori, alla mobilità, alla salute ed in quelli quindi che furono classificati in gergo come servizi essenziali, un elenco che come vedremo nel corso degli anni si allargherà a dismisura. Divenne un caso emblematico il divieto di sciopero imposto ad un metalmeccanico addetto alla manutenzione del condizionatore d’aria di un Tribunale, ma altri potrebbero elencarsi per dimostrare come il ruolo della Commissione di Garanzia spesso si è posizionata strumentalmente a favore dei datori di lavoro e degli utenti, impedendo al Sindacato di svolgere il suo ruolo costituzionalmente garantito.
La Commissione di Garanzia, istituita dalla con la legge 146/90, era composta da 9 membri, designati dai Presidenti della Camera e del Senato tra esperti in materie di diritto, con previsione della possibilità di potersi avvalere di esperti, escludendo esplicitamente la possibilità di includere tra essi rappresentanti delle forze politiche/ sindacali. Tutto ciò al fine di dare indipendenza di ruolo alla Commissione stessa per creare le condizioni di poter perseguire l’obiettivo che la legge le delegava: contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, ambedue costituzionalmente tutelati.
Per far ciò aveva il potere delegato di:
- promuovere gli accordi tra associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali per la definizione delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’effettuazione dei conflitti sindacali;
- valutare la congruità delle prestazioni indispensabili definite.
Sanzioni previste in violazione della legge 146/90:
- per i lavoratori che si astenevano dal lavoro in violazione di dette prestazioni indispensabili la normativa dettata dalla legge prevedeva specifiche sanzioni disciplinari/economiche proporzionate alla infrazione, con esclusione delle misure risolutive del rapporto di lavoro.
- Per le Organizzazioni Sindacali che proclamano uno sciopero in violazione delle direttive impartite dalla legge 146/90 scattava invece la sospensione dei contributi sindacali, per il periodo dell’astensione e comunque non inferiore ad un mese.
La legge stabilì altresì un preavviso minimo di 10 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, un periodo di tempo utile, nelle aspettative del legislatore, per far sì che tra datori di lavoro e Sindacati si potesse arrivare alla ricomposizione del conflitto.
Fu previsto anche uno specifico obbligo per le amministrazioni e per le imprese erogatrici dei servizi a dare comunicazione, tramite i mass media, agli utenti, almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero dei modi e dei tempi dell’astensione, i servizi garantiti, i termini per la riattivazione dei servizi dopo la fine degli scioperi.
Sul piano sostanziale si può affermare però, che a carico delle imprese ed dei datori di lavoro, ai cui comportamenti di violazione dei CCNL e dei diritti del lavoro in genere, sono da ricondurre le responsabilità delle azioni di protesta dei Sindacati, la legge non fece previsione alcuna di sanzioni in presenza di inosservanze delle norme che si andarono a fissare per regolamentare il diritto di sciopero; si salvaguardò la libertà del diritto d’impresa a nocumento dell’altrettanto diritto dei lavoratori a dissentire.
Questo sbilanciamento “dei doveri” tra parte Datrice di lavoro e Sindacati creò sostanzialmente un’impasse per la definizione degli accordi di regolamentazione dovuto in massima parte all’ostracismo dei datori di lavoro, tant’è che a parte pochi settori nevralgici per la vita del paese, tra i quali quello del trasporto ferroviario, fondamentalmente la legge 146/90 non raggiunse lo scopo prefissatosi.
La svolta si ebbe e non fu una cosa positiva per il Sindacato ed il mondo del lavoro, con la Legge 83/2000 d’integrazione e modifica della legge 146/90.
Per uscire, infatti, dalla difficoltà della contrattazione dei protocolli delle regole sugli scioperi, causata come già detto dall’indisponibilità dei datori di lavoro a definire con le Organizzazioni Sindacali principi di equità tra le esigenze produttive delle aziende ed il diritto dei lavoratori al disaccordo, il Governo ed il Parlamento allora in carica decisero un mutamento radicale della legge 146/90, con la legge 83/2000 già citata che limitò sensibilmente il diritto del mondo del lavoro e del Sindacato a manifestare, assegnando anche un ruolo decisionale e non più regolatore alla Commissione di Garanzia. Le cui scelte, nel corso degli anni, dimostrarono sensibilmente come la sua funzione, volta a contemperare i due diritti in gioco: quello degli utenti/aziende e quello dei lavoratori, venne obiettivamente ed essere squilibrata a favore dei primi, malcelando la volontà di garantire la libertà d’impresa dietro la difesa del diritto degli utenti. Sia chiaro che anche la libertà d’impresa è un diritto costituzionalmente garantito, ma non rientra negli obblighi della Commissione di Garanzia.
Modifiche sostanziali introdotte alla legge 146/90 dalla Legge 83/2000:
- introduzione obbligatorie di procedure di raffreddamento, in uno o due livelli a seconda dei settori lavorativi, che di fatto fecero diventare di 15/20 giorni il preavviso per la dichiarazione di sciopero, a fronte dei canonici 10 giorni;
- inasprimento delle sanzioni sui permessi sindacali retribuiti previsione d’intervento sanzionatorio da parte della C.d.G. in materia di relazioni industriali, in presenza di scioperi dichiarati in modo difforme;
- previsione, che si dimostrò solo virtuale negli anni a venire, di sanzioni a carico dei responsabili delle imprese che vengono meno all’obbligo di informare la possibile utenza attraverso i mass media sul pregiudizio che poteva essere arrecato sulla regolarità dei servizi per gli scioperi dichiarati;
- riconoscimento e legittimazione alle associazioni degli utenti ad agire in giudizio nei confronti delle Organizzazioni Sindacali in presenza di scioperi dichiarati in difformità agli inviti della Commissione di Garanzia e nei confronti delle amministrazioni che vengono meno ai doveri di informazione sull’effettuazione degli scioperi;
Ruolo della Commissione di Garanzia a seguito della legge 83/2000
Cambiano radialmente i compiti della C.d.G. che assume, rispetto al precedente ruolo di mediazione tra datori di Lavoro e Sindacati, la funzione di sottrarsi ad essi nella definizione e deliberazione dei limiti e delle regole per l’esercizio del diritto di sciopero. La nuova legge infatti recita espressamente “valuta, anche di propria iniziativa”, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti, una innovazione questa che riconosce ad esse di fatto un potere d’interdizione sui diritti a manifestare, l’idoneità delle prestazioni indispensabili e delle altre misure atte a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona.
Le conseguenze non tardano a farsi sentire considerato, che la parte datoriale, fidando nella benevolenza e per certi aspetti sulla compiacenza della Commissione di Garanzia, ha continuato pervicacemente a negarsi al tavolo del confronto con il Sindacato che ovviamente ricercava accordi equilibrati nelle regole dell’esercizio dello sciopero.
In questa assenza di regola, divenne conseguentemente facile l’inserimento della Commissione di Garanzia che provvide a dare le sue interpretazioni, spesso strumentali in buona sostanza del principio “contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con i diritti della persona”, mediante l’emanazione di Deliberazioni provvisorie, diventate nel tempo permanenti, che diedero regole fortemente limitanti sull’esercizio del diritto di sciopero in settori nevralgici della vita del Paese e del Sindacato: sanità, trasporti, igiene pubblica, energia, giustizia ed altri settori, tutti definiti in modo generico ed esteso per far sì che in sede di gestione dei contenziosi sindacali, la Commissione di Garanzia potesse assumere posizioni tali da creare limitazioni strutturali all’azione rivendicativa del Sindacato, che conseguentemente continua ad incontrare difficoltà sempre crescenti nel portare avanti le istanze delle categorie dei lavoratori interessate alle vertenze.
Di fatto la Commissione di Garanzia, negli anni si è assunta mano mano il ruolo di legiferare in materia, facendo sì che le aziende e le associazioni datoriali non trovino più interesse a ricercare mediazioni con il sindacato.
(*) Segretario Nazionale
Fast-Confsal Pensionati