AdR CIGS, DAL 14 NOVEMBRE POSSIBILE IL COMPLETAMENTO DELLE DOMANDE

L’Assegno sarà spendibile durante il trattamento di integrazione salariale e la durata del percorso di ricollocazione intensivo

La Legge di Bilancio 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, all’art.1 comma 136, ha introdotto l’accordo di ricollocazione. In tutti i casi in cui si sia fatto ricorso all’intervento di integrazione salariale, per riorganizzazione o crisi aziendale e per cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, allo scopo di limitare il ricorso al licenziamento, è prevista la possibilità di sottoscrivere un accordo che preveda un piano di ricollocazione per i profili professionali a rischio di esubero. In questi casi, in deroga all’art. 23 del Decreto Legislativo n.150 del 2015, i lavoratori potranno richiedere all’ANPAL l’assegno di ricollocazione, denominato AdR Cigs, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, senza necessità di essere percettori di Naspi da quattro mesi e non avranno l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro congrua.

L’Assegno sarà spendibile durante il trattamento di integrazione salariale e la durata del percorso di ricollocazione intensivo, che non potrà essere inferiore a sei mesi, sarà pari alla durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il periodo iniziale potrà essere prorogato di ulteriori dodici mesi, nel caso in cui, non sia stato utilizzato entro il termine  del trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale,   l’intero ammontare  dell’assegno.

A differenza di quanto previsto per l’Assegno di Ricollocazione “NaspI”, per incentivare il ricorso all’utilizzo di questa misura il legislatore ha pensato di introdurre dei benefici sia in favore del datore di lavoro che intende assumere, sia in favore del soggetto che fa richiesta di AdR Cigs. I benefici previsti sono:

per i lavoratori:

In caso di accettazione di un’offerta di lavoro da un altro datore di lavoro, che non abbia assetti societari coincidenti con il datore di lavoro precedente, il lavoratore beneficia dell’esenzione del reddito imponibile ai fini Irpef, delle somme percepite per il trattamento di fine rapporto, nel limite massimo corrispondente a nove mensilità della retribuzione di riferimento.

Per i datori di lavoro:

Il datore di lavoro che assume il lavoratore oggetto di accordo di ricollocazione, beneficia di un esonero contributivo pari al 50% dei relativi contributi a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.030,00 euro su base annua.

La durata dell’esonero è pari a:

  • Diciotto mesi, nei casi di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • Dodici mesi, nei casi di assunzione con contratto a tempo determinato, prolungabile per ulteriori sei mesi in caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato.

La copertura finanziaria a fronte di questa misura è data dall’innalzamento dell’aliquota prevista per i licenziamenti collettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2018, infatti, la Legge di Bilancio 2018, n.205/2017, all’ art.1 comma 137, ha riformulato il comma 31 dell’articolo 2 della Legge 92/2012, con la conseguenza che in tutti i casi di licenziamenti collettivi operati durante la cassa di integrazione guadagni salariale, salvo le eccezioni previste per i licenziamenti collettivi intervenuti a seguito di procedure di licenziamento avviate in disposizione all’articolo 4 della Legge 223/1991, entro il  20 ottobre 2017, il ticket di licenziamento è passato dal 41 per cento all’82 per cento.

A partire dal 14 novembre 2018 l’ANPAL ha reso noto che è attiva la procedura per il completamento delle domande di prenotazione dell’AdR Cigs, pertanto, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, dipendenti di aziende coinvolte in accordi di ricollocazione, che a far data dal 24 luglio scorso hanno fatto richiesta di prenotazione dell’assegno di ricollocazione sul sito Anpal, dal 14 novembre 2018 inizieranno a riceverne gli esiti via e-mail.

Sarà possibile consultare le domande presentate anche accedendo al sistema ADR CIGS, disponibile all’indirizzo adrcigs.anpal.gov.it, con le medesime credenziali utilizzate in fase di prenotazione e, in caso di accoglimento della domanda, si dovrà procedere con il completamento della procedura cliccando su “Richiedi Assegno” e scegliendo l’operatore del mercato del lavoro che avrà cura di prendere in carico il soggetto portatore della misura. Per attivare concretamente l’AdR Cigs e richiedere l’erogazione dell’assegno gli utenti avranno tempo 30 giorni, a partire dalla data della comunicazione dell’esito positivo della prenotazione.

*Presidente Giovani CdL di Roma

Categoria: Analisi & Studi

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Article by: Alessia Noviello