LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL LAVORATORE PIÙ ESPERTO

La Corte di legittimità ha ridefinito, in modo chiaro e puntuale, il perimetro di responsabilità dei lavoratori

L’art 20 del Dlgs. N. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) recita che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Sulla scorta di tale precetto la Cassazione Penale, Sez.IV, 2 novembre 2018 n. 49885 ha confermato la responsabilità di un operaio per il reato di lesioni personali colpose commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 590, commi 1 e 2, cod. pen.) a danno del suo collega di lavoro.

In buona sostanza, la corte di legittimità ha ridefinito, in modo chiaro e puntuale, il perimetro di responsabilità dei lavoratori (i quali sembrano rivestire una posizione di garanzia di fatto) per gli infortuni provocati alle “altre persone presenti sul luogo di lavoro” (con particolare attenzione ai colleghi) a causa della violazione dell’articolo 20 del D.Lgs.81/08.

Occorre operare, in via preliminare, una premessa: il Dlgs n. 81/2008 disciplina vari aspetti della materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra i quali assumono un’importanza rilevante: la struttura organizzativa che il datore deve adottare nonché i soggetti responsabili in ordine alle misure antinfortunistiche (c.d. posizioni di garanzia).

In linea generale, sul datore di lavoro grava l’obbligo della definizione di un’architettura organizzativa capace di prevenire, attraverso la valutazione dei rischi, l’informazione (procedure chiare) e formazione periodica dei preposti e dei lavoratori, l’individuazione dei soggetti dotati di competenze specifiche, il sopraggiungere di eventi lesivi dell’integrità fisica dei lavoratori stessi.

Inoltre, la norma in esame consente al datore di lavoro di delegare alcune delle funzioni di sua competenza (art 16 del decreto in commento), fermo restando, “l’obbligo di vigilanza” in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite (appare ovvio che il datore non può disinteressarsi ma deve implementare un’efficace sistema di monitoraggio).

Occorre evidenziare che il legislatore ha definito un sistema di responsabilità, a vari livelli, capace di individuare alcune figure che, sulla scorta delle proprie competenze, assurgono al ruolo di garanzia della corretta applicazione delle misure antinfortunistiche: tali figure sono ravvisabili nel datore di lavoro, nei dirigenti, nel preposto e, in virtù dell’attuale orientamento giurisprudenziale, nel lavoratore (quest’ultimo in relazione alla sua formazione ed esperienza lavorativa).

Appare utile considerare un ulteriore aspetto: secondo la Cassazione ”…l’inosservanza delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 3448 del 25/10/2007)”. In buona sostanza, assume rilevanza penale, quella condotta del lavoratore in chiara ed inequivocabile violazione delle direttive impartite dalla catena di comando dell’azienda: qualora, invece, le posizioni formali di garanzia non avessero adottato le misure di prevenzione necessarie la loro responsabilità assorbe quella del lavoratore (il quale rimane immune dal procedimento penale).

Tornando all’oggetto del presente articolo, il caso trattato dalla Corte di Legittimità, investiva un lavoratore il quale, in accordo con il suo collega (danneggiato), decideva di disattendere le misure di prevenzione impartite dal superiore, con la conseguenza che il suo collega subiva un incidente comportante la lesione della sua integrità fisica nonché l’astensione dal lavoro per un certo periodo di tempo. Nulla è servita l’impugnazione esperita dal lavoratore avverso la sentenza di seconde cure dinanzi alla Corte di legittimità nella quale veniva eccepita l’assenza di un obbligo di natura antinfortunistica gravante nei confronti del ricorrente dal momento che lo stesso non rivestiva la qualifica né di datore di lavoro né quella di altra figura equiparabile.

La Corte di legittimità ha affermato un principio, già, emergente da una precedente pronuncia giurisprudenziale (Sez.4, n. 36452 del 15/05/2014) secondo la quale “…in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa…”.

Nella fattispecie in esame, emerge che il ricorrente avesse un’anzianità ed una formazione tali da poter prevedere la portata pericolosa della manovra eseguita nonché da poter intervenire per la rimozione delle cause dell’infortunio sul lavoro: la conseguenza di tale principio di diritto, in termini di responsabilità, è ravvisabile nel fatto che da tale esperienza lavorativa discende la posizione di garanzia del lavoratore esperto (indipendentemente da un suo riconoscimento formale) anche nei confronti dei propri compagni ovvero di altre persone presenti. 

In conclusione, un consolidato orientamento giurisprudenziale, del quale è parte integrante la sentenza oggetto dell’articolo, sancisce che la responsabilità del lavoratore per l’infortunio causato al collega viene valutata, oltre che sulla base dei principi generali (come per esempio la diligenza prestata), anche e soprattutto, alla luce della sua maggiore esperienza lavorativa rispetto a quella del collega investito dall’incidente.

Categoria: Analisi & Studi

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Article by: Quintilio Savina