CASSAZIONE: LA SANZIONE DISCIPLINARE È INVALIDA SE IL DATORE IGNORA LE GIUSTIFICAZIONI DEL LAVORATORE

Il Giudice di Legittimità ha in primo luogo evidenziato come le giustificazioni del lavoratore fossero state spedite al datore

Le giustificazioni rese dal lavoratore ai sensi dell’art. 7, legge n. 300/1970, rappresentano l’espressione del principio del contraddittorio nell’ambito del procedimento disciplinare e sono finalizzate a garantire il diritto di difesa del lavoratore stesso, tutelandolo da eventuali abusi o sanzioni illegittime.

Per tale ragione, la conseguenza dell’omesso esame delle giustificazioni non può che consistere nell’invalidità della sanzione comminata all’esito del procedimento disciplinare. Tali principi sono stati recentemente ribaditi e consolidati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32607 dello scorso 17 dicembre 2018. Nel caso di specie, la società resistente aveva avviato un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata nei confronti di un lavoratore, il quale veniva successivamente licenziato senza che fossero esaminate le sue giustificazioni.

Il Giudice di Legittimità ha in primo luogo evidenziato come le giustificazioni del lavoratore fossero state spedite al datore entro i cinque giorni dalla contestazione di addebito e che il momento rilevante ai fini del rispetto della procedura ex art. 7 St. Lav. deve ritenersi esclusivamente quello dell’invio e non quello della ricezione da parte del datore. Pertanto, una volta appurata la violazione commessa dal datore, la Corte ha affermato che le giustificazioni del lavoratore costituiscono la realizzazione del diritto di difesa, nonché del principio del contraddittorio tra le parti, all’interno del procedimento disciplinare, ragion per cui la compressione ingiustificata di tale diritto non può che tradursi nell’invalidità dell’intero procedimento nonché della sanzione che viene irrogata a valle del procedimento stesso.

Categoria: Lavoro & Diritto

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Article by: Giuseppe Catanzaro