LE FERIE: UN DIRITTO INCOMPRIMIBILE

In caso di mancato godimento la legge prevede una sanzione pecuniaria per il datore di lavoro

Le ferie, nel diritto del lavoro, sono giornate di astensione dal lavoro riconosciute come diritto a un lavoratore dipendente e sono irrinunciabili sancito dall’art. 36 della Costituzione italiana, dall’art. 2019 del Codice Civile, regolato dai decreti legislativi n° 66/2003 e n° 213/2004 e dall’art. 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa.

Anche se i contratti collettivi possono derogare in melius alle normative in essere, il numero di giornate di ferie stabilito non può essere inferiore a quattro settimane, due delle quali devono essere godute entro l’anno di maturazione mentre le restanti possono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione; la contrattazione collettiva può prorogare il termine di 18 mesi entro cui godere delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento di tale istituto oltre un limite tale per cui la sua funzione non risulti snaturata (Ministero del lavoro, interpello, n. 4908/2006).

Come anticipato, il suddetto termine non è perentorio per il fatto che le ferie, oltre a rappresentare un diritto incomprimibile, costituiscono tempo per il recupero psico-fisico del lavoratore; quindi, trascorsi i 18 mesi, le giornate di astensione residue rimangono a disposizione del dipendente e al datore di lavoro spetta l’onere di versare i contributi previsti entro il giorno 20 di agosto del secondo anno successivo alla maturazione, assieme alla contribuzione del mese di luglio.

Tale versamento costituisce un pagamento anticipato dell’onere contributivo: nel momento in cui il lavoratore usufruirà effettivamente delle ferie o in occasione della corresponsione dell’indennità per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda potrà procedere al recupero dei contributi già versati in precedenza attraverso il flusso uniemens.

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 5221/2006, ha esteso l’obbligo del versamento anticipato dei contributi anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle 4 settimane minime di legge e non ancora godute; in questo caso, una possibile scelta è quella di convertire, in accordo con il lavoratore interessato, le ferie eccedenti al minimo legale in indennità sostitutiva, in modo da versare in maniera definitiva i relativi contributi.

In caso di mancato godimento del periodo minimo legale delle ferie, ossia le quattro settimane entro il termine stabilito dalla legge o quello più ampio previsto dai contratti collettivi, la legge prevede una sanzione pecuniaria per il datore di lavoro:

  • la sanzione base va da 100 a 600 euro;
  • se la violazione è riferita a più di cinque lavoratori (quindi almeno 6) o si è verificata in almeno due anni, la sanzione va da 400 a 1.500 euro;
  • se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione è compresa fra 800 a 4.500 euro.

Con circolare n° 8/2005 il Ministero del Lavoro ha precisato che per l’applicazione delle sanzioni previste è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle ferie cui ha diritto.

Cosa succede se il dipendente non usufruisce di tutte le ferie retribuite annuali causa decesso?

In merito è intervenuta la Corte di Giustizia UE che, con sentenza del 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, ha stabilito che il decesso di un lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie annuali retribuite e, quindi, gli eredi del lavoratore deceduto possono chiedere un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite da lui non godute.

Nel caso in cui il diritto nazionale escluda tale possibilità e quindi risulti incompatibile con il diritto dell’Unione, gli eredi possono appellarsi nei confronti del datore di lavoro pubblico o privato, invocando direttamente le norme dell’UE.

Altro aspetto importante da considerare è cosa succede se è il lavoratore a rifiutarsi di godere delle ferie.

La risposta ancora una volta arriva dalla Corte di Giustizia UE che, nella causa C-619/16, stabilisce che nel caso in cui il datore di lavoro possa di fatto e di diritto dimostrare che il lavoratore non ha voluto per sua scelta fruire delle ferie annuali retribuite, in presenza di tutte le condizioni poste a tutela di detto esercizio, si può perdere il diritto come la correlata perdita dell’indennità sostitutiva in caso di cessazione.

(*) Segretario regionale SLM-FAST Confsal Piemonte

Categoria: Analisi & Studi

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Article by: Salvatore Motta