Esclusa la pensione di reversibilità per il coniuge divorziato che ha percepito l’assegno divorzile in un’unica soluzione

Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato il divorzio (art. 9, legge n. 898/1970) la titolarità dell’assegno divorzile di cui all’art. 5 della stessa legge deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge, con esclusione quindi dei casi in cui l’assegno divorzile sia stato già erogato in un’unica soluzione.

Questo è l’importante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione – Sezioni Unite civili 24 settembre 2018, n. 22434 – secondo la quale la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione preclude la proponibilità di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario dello stesso.

Ciò non equivale a negare la natura previdenziale del diritto dell’ex coniuge al concorso sulla pensione di reversibilità, ma significa semplicemente prendere atto che il diritto all’assegno divorzile è stato definitivamente soddisfatto. Tale pronuncia conferma, quindi, la validità della configurazione della pensione di reversibilità come tutela previdenziale e come prestazione finalizzata a tutelare la continuità del sostentamento secondo il vincolo di solidarietà coniugale.

Pertanto, la pensione di reversibilità non costituisce una mera continuazione post mortem dell’assegno di divorzio, ma si giustifica con le stesse ragioni che giustificavano il sostegno economico all’ex coniuge. Si tratta, quindi, di un diritto – quello alla pensione di reversibilità – che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma ha uno dei suoi necessari elementi costitutivi nella titolarità attuale dell’assegno di divorzio (cioè nell’esigenza di assicurare all’ex coniuge mezzi adeguati di sostentamento).

 

Avv. Alessandra Pillinini                                                                              Avv. Daria Pietrocarlo

Categoria: Lavoro & Famiglia

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Article by: Daria Pietrocarlo