LA COOPERATIVA DEVE RICONOSCERE AI LAVORATORI LA RETRIBUZIONE PREVISTA DAL CCNL COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVO (ANCHE DAL LATO DATORIALE)

In materia di cooperative, l’art. 3, comma 1, L. 142/2001 prevede che le società cooperative siano tenute a corrispondere al socio lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore.

L’art. 7, comma 4, D.L. 248/2007, ha poi specificato che i trattamenti retributivi corrisposti al socio lavoratore non debbano essere inferiori a quelli indicati nei contratti stipulati da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 4951 del 20 febbraio 2019 ha ribadito i principi contenuti nelle norme sopra citate.

In particolare, la ricorrente – dipendente di una cooperativa che applicava il CCNL “Portieri e custodi” – ha proposto ricorso chiedendo differenze retributive da calcolare in base al CCNL Pulizie-Multiservizi.

La Suprema Corte, confermando la pronuncia resa in secondo grado dalla Corte d’Appello di Genova, ha ritenuto che il trattamento retributivo da riconoscere alla lavoratrice fosse quello indicato nel CCNL Pulizie-Multiservizi e non nel contratto applicato dalla cooperativa.

Ciò in quanto il CCNL “Portieri e Custodi” riporta unicamente, come organizzazione datoriale firmataria, la Confedilizia e quindi non soddisfa il requisito previsto dal citato art. 7 che, come detto, fa riferimento al contratto collettivo stipulato dalle associazioni anche datoriali maggiormente rappresentative.

Inoltre, il settore cui fa riferimento il CCNL “Portieri e custodi” non è stato ritenuto sovrapponibile a quello oggetto dell’attività svolta dalla cooperativa (servizi per la tutela e conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare), reputandosi invece maggiormente confacente il CCNL Pulizia-Multiservizi, il quale disciplina i rapporti di lavoro degli addetti alla manutenzione, alla pulizia e ai servizi a questi connessi.

Avv. Giuseppe Catanzaro

Studio Legale Pizzuti

Categoria: Lavoro & Diritto

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