IL MOBBING SUL LUOGO DI LAVORO: NUOVI ELEMENTI AI FINI DELLA RISARCIBILITÀ

La Corte di legittimità con l’ordinanza n. 11739/19, partendo dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti in materia di mobbing, aggiunge un nuovo elemento ai fini della risarcibilità del danno per lesione all’integrità psicofisica del lavoratore

Il contratto di lavoro subordinato è caratterizzato dalla convivenza di due interessi diversi che, a volte, possono entrare in conflitto tra loro. Appare inequivocabile lo squilibrio, nel senso dei rapporti di forza, intercorrente tra le parti contraenti e quest’evidente situazione è stata intercettata dal legislatore in modo efficace a tal punto da essere oggetto di un corposo compendio di norme volte alla tutela del soggetto più debole (ossia il lavoratore). Tra queste si ricorda l’art. 2087 c.c. (rubricato “Tutela delle condizioni di lavoro”) il quale dispone che L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La locuzione “personalità morale” è stata utilizzata dagli interpreti per la definizione di principi di tutela della dignità del lavoratore di fronte a fenomeni quali il mobbing: un termine, coniato dalla scienza etologica, che è stato esteso al comportamento dell’uomo per designare quelle condotte atte alla vessazione o alla persecuzione psicologica.

Successivamente, il mobbing ha trovato una chiara definizione nelle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali: ad oggi, tale termine trova la sua proiezione fattuale nella persecuzione patita dal lavoratore attraverso una condotta, connotata da sistematicità e protratta nel tempo, del datore di lavoro nonché dei responsabili gerarchici ai quali il lavoratore è subordinato.

Tale atteggiamento lesivo comporta numerosi profili di responsabilità giuridica(sia contrattuale che extracontrattuale), non solo quando il datore è l’autore materiale delle vessazioni, ma anche nel caso in cui lo stesso rimanga inerte (tollerante) rispetto alle condotte vessatorie poste in essere da altri dipendenti.

Appare logico la connessione del fenomeno con la lesione di un diritto di rilievo costituzionale, ossia quello alla salute (ex art. 32 Costituzione Italiana). A questo punto, occorre operare una puntualizzazione: il concetto di salute, come elaborata dall’OMS, viene definito come “…uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.

Partendo dal concetto (allargato) di salute, non si può prescindere dall’analisi dei comportamenti lesivi che impattano, in modo rilevante, sulle condizionipsicofisiche del lavoratore fino alla definizione di un clima di ostilità pervadente i luoghi dove viene consumata la prestazione lavorativa.

Più nel dettaglio, la Cass. civ. n. 26684/2017 ha sancito il principio secondo cui “…ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica…”.

Dalla pronuncia di cui sopra, si possono estrapolare i requisiti necessari per la configurazione del mobbing:

  1. una serie di comportamenti di carattere persecutorio, leciti o anche illeciti se considerati singolarmente, che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro il lavoratore in modo miratamente sistematico e protratto nel tempo;
  2. l’evento lesivo della salute, della personalità e della dignità del lavoratore;
  3. il nesso causale tra comportamenti di cui al punto 1) e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;
  4. l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

In buona sostanza, potrebbe verificarsi la fattispecie nonostante la liceità degli atti posti in essere dal datore: la conditio sine qua non è ravvisabile nell’intento che connoterebbe quegli atti considerati nel loro legame genetico.

Con l’ordinanza n. 11739/19, la Corte di legittimità, partendo da quanto sancito nei precedenti orientamenti giurisprudenziali, conferma la tesi, elaborata dalla corte territoriale, secondo la quale, nonostante l’assenza dell’elemento soggettivo (l’intento persecutorio), il giudice di merito “…è comunque tenuto ad accertare se alcuni dei comportamenti denunciati possano essere considerati in sé vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, produttivi di responsabilità per il danno da questi patito alla propria integrità psicofisica…”.

Quindi, nonostante l’insussistenza dell’intento persecutorio quale elemento unificante degli atti compiuti dal datore, la risarcibilità del danno non può essere esclusa se alcuni di questi atti siano di per sé vessatori e, quindi, lesivi per il lavoratore della sua integrità psico-fisica. Nel caso di specie, tra i comportamenti del datore di lavoro ritenuti “mortificanti” dalla Corte, vi era l’ingiustificata richiesta delle visite fiscali per la verifica dell’assenza del lavoratore ricorrente nonostante la necessità di terapie post operatorie delle quali il datore era stato edotto.

Categoria: Lavoro & Diritto

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Article by: Quintilio Savina