Le tipologie e le agevolazioni dei contratti di solidarietà, ammortizzatori sociali introdotti con la Legge 863/1984
I Contratti di Solidarietà sono ammortizzatori sociali introdotti con la Legge 19 dicembre 1984 n°863, recante “misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (contratti di formazione e lavoro)”. Sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali (D.M. n° 94033), aventi come oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro: la retribuzione persa per la contrazione lavorativa viene parzialmente ripianata con un contributo INPS pari all’80% dello stipendio non corrisposto.
La riduzione massima non può superare il 60% rapportato all’orario, giornaliero, settimanale o mensile con punte fino al 70% per i singoli lavoratori, calcolate sulla durata complessiva della solidarietà. Normalmente il contributo è anticipato dal datore di lavoro che lo versa in busta paga, altre volte è l’INPS che eroga l’ammortizzatore direttamente al lavoratore.
I Contratti di Solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Qualora il Contratto di Solidarietà raggiunga la durata massima prevista un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali, può essere stipulato trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.
I Contratti di Solidarietà possono essere di due tipi: espansivi e difensivi.
La finalità dei Contratti di Solidarietà Espansivi è quella di favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti già assunti.
I Contratti di Solidarietà Difensivi, invece, nascono con lo scopo di evitare i licenziamenti in caso di crisi aziendale infatti i lavoratori accettano di ridursi l’orario di lavoro e quindi la retribuzione.
Altresì la legge prevede due tipologie di Contratti di Solidarietà: Tipo A e Tipo B.
Possono fare ricorso ai Contratti di Solidarietà di Tipo A quelle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di:
- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
Possono fare ricorso ai Contratti di Solidarietà di Tipo B quelle imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e le aziende artigiane ovvero:
- imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità;
- imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali;
- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
- imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Con Circolare n° 8 del 12.02.2016, il Ministro del Lavoro ha evidenziato l’impossibilità di stipulare Contratti Difensivi di Tipo B. Rimangono quindi validi, per l’intera loro durata, solo tali contratti stipulati prima del 15 ottobre 2015.
Per quanto concerne le ferie le stesse sono previste se maturate e usufruite durante il contratto di solidarietà, per come stabilito dalla circolare INPS n° 2749 del 2986. Qualora il periodo di astensione lavorativa avvenga prima della stipula o dopo la scadenza del contratto, lo stesso è a carico del datore di lavoro.
Malattia e Maternità sono diritti che trovano applicazione anche durante i contratti di solidarietà: nel primo caso al lavoratore è corrisposto l’indennità di malattia per come dettato dalla circolare INPS n° 212 del 1994, nel secondo caso, durante l’astensione obbligatoria, alla lavoratrice è corrisposto l’indennità di maternità in sostituzione del contributo INPS di integrazione; durante l’astensione facoltativa la donna ha diritto all’indennità di maternità solo per i periodi di prevista attività mentre per i periodi di inattività ha diritto al trattamento di integrazione salariale.
Tredicesima e quattordicesima mensilità (quest’ultima se prevista dal relativo CCNL) maturano anche durante il contratto di solidarietà. Il pagamento è subordinato al calcolo su due quote separate: la prima derivante dal lavoro effettivamente prestato, la seconda per le ore non prestate e per le quali si assiste alla parziale integrazione dell’INPS.
Quale differenza esiste tra il contributo di solidarietà e la cassa integrazione?
Entrambi sono ammortizzatori sociali il cui fine ultimo è mantenere l’occupazione. Tuttavia, mentre i contratti di solidarietà possono essere attivati solo in caso di crisi aziendale, l’accesso alla cassa integrazione è possibile in caso di crisi, ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione aziendale.