LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Speciale Nuovo D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Cura Italia”


 

Il nuovo Decreto Legge introduce, accanto alle previsioni di natura economica, una serie di disposizioni che incidono sull’amministrazione della giustizia.

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In ambito civile e penale, l’art. 83 del decreto dispone che:

Tutte le udienze civili e penali fissate nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio ad una data successiva al 15 aprile 2020.

Sono espressamente previste alcune eccezioni alla generale sospensione quali, ad esempio, nel settore civile, le cause per la dichiarazione di adottabilità dei minori, le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari, i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione che siano indifferibili, i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, e in generale tutti quelli per cui la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti; nel settore penale, sono esclusi dalla sospensione, a titolo esemplificativo, i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, quelli in cui siano previste misure di sicurezza detentive e i procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili.

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (per 38 giorni) è sospeso il decorso dei termini per il compimento degli atti e degli adempimenti relativi ai procedimenti civili e penali, quali i termini per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in generale, tutti i termini processuali.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020.

Nel periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020 la gestione delle emergenze è rimessa alla scelta discrezionale dei capi dei singoli uffici giudiziari i quali potranno adottare misure organizzative al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, quali un ulteriore rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno, la limitazione dell’orario e dell’ingresso al pubblico, la trattazione a porte chiuse di udienze penali pubbliche, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto o tramite deposito telematico di note scritte.

Fino al 30 giugno 2020, infine, il deposito di atti e documenti è consentito esclusivamente in via telematica negli uffici giudiziari che siano dotati di tale servizio.

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In ambito amministrativo, l’art. 84 prevede la sospensione dall’8 marzo al 15 aprile inclusi di tutti i termini del processo amministrativo, secondo la disciplina della sospensione feriale.

In deroga alla sospensione, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie già fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite entro due giorni liberi prima dell’udienza.

Dal 16 aprile al 30 giugno 2020, tutte le controversie già fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio in camera di consiglio.

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In conclusione, con riferimento ai procedimenti in materia lavoristica, previdenziale e sindacale, per il periodo fino al 15 aprile 2020 si assisterà al rinvio ex officio di tutte le cause in corso, con conseguente slittamento dei termini di tutti gli adempimenti processuali, i quali conosceranno una sospensione automatica, per riattivarsi solo dal giorno successivo alla scadenza del termine emergenziale.

Cionondimeno, si consiglia, qualora si versi nelle idonee condizioni per poter lavorare in sicurezza da casa, di rispettare comunque i termini essenziali per gli atti indifferibili di giudizio (su tutti, ricorsi introduttivi e memorie difensive), in maniera da non esporsi ad eventuali equivoci sul rispetto delle regole vigenti una volta che lo stato di diritto eccezionale sia finito.

Studio Legale Pizzuti

Avv. Gennaro Ilias Vigliotti

Avv. Giuseppe Catanzaro

 

 

 

Categoria: Lavoro & Diritto

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