LE MISURE SU AMMORTIZZATORI SOCIALI, PREVIDENZA E ASSISTENZA

SPECIALE NUOVO D.L. N. 18/2020 – “CURA ITALIA”


Il D.L. “Cura Italia” è intervenuto in modo incisivo sulla materia degli ammortizzatori sociali, prevedendo diverse misure di deroga e semplificazione della disciplina vigente ed estendendo la platea delle aziende beneficiarie, con la chiara finalità di fornire sostegno economico e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali durante l’emergenza.

In particolare, gli strumenti oggetto di intervento da parte del Governo sono stati: a) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (“CIGO”);
b) Assegno ordinario;
c) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”);

d) Cassa Integrazione Guadagni in deroga.

a) Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 19)

Sono state notevoli le modifiche apportate dall’art. 19, D.L. 18/2020, alla disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
Causale: le aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10, D. Lgs. 148/2015) che hanno subìto una sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 possono presentare domanda per usufruire del relativo trattamento indicando la causale “emergenza COVID-19”.

Periodo: la cassa integrazione può essere richiesta per periodi non anteriori al 23 febbraio 2020 e per un massimo di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19, comma 1). Procedura: le aziende non sono tenute ad applicare la procedura di cui all’art. 14, D. Lgs. 148/2015. Viene stabilita una procedura semplificata e più agile che prevede la comunicazione preventiva (in via telematica) alle organizzazioni sindacali e – una volta decorsi tre giorni dall’invio di tale comunicazione senza che le organizzazioni richiedano l’esame congiunto – la trasmissione della domanda di integrazione salariale all’INPS. La domanda non deve avere luogo (come di regola) nel termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione ma può essere presentata anche oltre tale termine. In ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione/riduzione.

Contributi addizionali: eccezionalmente le aziende non sono tenute al versamento dei contributi addizionali di cui all’art. 5, D. Lgs. 148/2015.
Lavoratori destinatari: il trattamento integrativo salariale può essere richiesto esclusivamente per i lavoratori che risultano alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. Viene poi prevista una deroga all’art. 1, co. 2, D. Lgs. 148/2015, e pertanto il trattamento salariale integrativo non verrà limitato lavoratori che siano in forza all’azienda da almeno 90 giorni.

b) Assegno ordinario (art. 19)

Le modifiche alla disciplina della CIGO sopra descritte operano anche con riferimento all’assegno ordinario, strumento di sostegno per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione.
Procedura: non si applicano i termini previsti dall’art. 30, comma 2, D. Lgs. 148/2015, quindi l’assegno può essere richiesto anche prima di trenta giorni dall’inizio della sospensione/riduzione e successivamente i quindici giorni dall’inizio della stessa.

Campo di applicazione: l’assegno ordinario viene concesso anche alle aziende con più di cinque dipendenti che sono iscritte al Fondo di Integrazione Salariale.
Modalità di erogazione: su richieste del datore di lavoro l’assegno può essere erogato con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.

c) Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20)

Le aziende che già fruiscono di trattamento di integrazione salariale straordinario possono fare domanda per accedere alla CIGO con causale “emergenza COVID-19”. In tale ipotesi, trova applicazione la disciplina descritta alla precedente lett. a).
Rapporto con la CIGS: il trattamento di integrazione ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario di cui l’azienda stava fruendo. L’art. 20 stabilisce che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Procedura: non si applica, relativamente ai termini, la procedura di cui agli artt. 24 e 25, D. Lgs. 148/2015. Pertanto, le aziende non sono tenute a trasmettere la domanda di esame congiunto nel termine di 3 giorni dall’invio della comunicazione preventiva. Inoltre, la procedura di consultazione non deve obbligatoriamente concludersi nel termine di 25 giorni (10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti) dalla richiesta di esame congiunto.

Le medesime regole valgono per le aziende che già usufruiscono di assegno di solidarietà e intendono fare domanda per accedere all’assegno ordinario (art. 21). In tale caso, infatti, l’assegno ordinario sospende e sostituisce quello di solidarietà.

d) Cassa Integrazione in deroga (art. 22)

Infine, il decreto “Cura Italia” introduce uno strumento di sostegno generalizzato per tutte le aziende che non rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali sopra descritti, a prescindere dal tipo di attività svolta e dal numero di dipendenti occupati, con la sola limitazione (comma 2) dei datori di lavoro domestico.

Procedura: le Regioni possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Non serve l’accordo per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

I trattamenti vengono concessi tramite decreto delle Regioni che viene trasmesso all’INPS entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.
Domande: le domande sono presentate alle Regioni, che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione.

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Il D.L. “Cura Italia” è intervenuto anche con riferimento ai contributi e alle prestazioni previdenziali e assistenziali. In particolare, gli aspetti che il Governo ha disciplinato sono i seguenti:

– Prestazioni previdenziali e assistenziali (art. 34)

Si prevede una sospensione – a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 – dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’INPS.

– Datori di lavoro domestico (art. 35)

Viene disposta la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

– Prestazioni INAIL (art. 42)

Sono sospesi – a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020 – i termini di decadenza e prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL.

– Adempimenti contributivi (art. 62)

L’art. 62 dispone la sospensione – per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso – dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

STUDIO Prof. Avv. Paolo PIZZUTI

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Categoria: Lavoro & Diritto

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