Con decreto pubblicato il 30 giugno 2021, reso all’esito di procedimento per condotta anti-sindacale ex art. 28 Stat. Lav. avviato dai sindacati CGIL NIDL, CISL FIT e CGIL FILCAMS, il Tribunale di Bologna, Giudice il Dott. Filippo Palladino, ha stabilito che l’applicazione obbligatoria del CCNL siglato da Assodelivery e UGL Riders ai ciclofattorini della Società Deliveroo Italia è illegittima.
Secondo il Giudice felsineo il contratto collettivo del 15 settembre 2020, stipulato dalle organizzazioni sopra richiamate, risulta siglato da soggetto carente di valido potere negoziale ai fini dell’effetto derogatorio di cui agli artt. 2 e 47 quater del D. Lgs. n. 81/2015, come prospettato dal Ministero del lavoro nella nota immediatamente successiva alla stipula. Le citate norme del D. Lgs. n. 81/2015, infatti, demandano ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la determinazione del compenso dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui; in difetto della stipulazione del contratto di cui sopra, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate ed agli stessi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini. Il potere negoziale è quindi subordinato al requisito della maggiore rappresentatività comparativa, che deve essere determinato in base nazionale.
Il Tribunale ha osservato, inoltre, che la norma fa riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e ciò induce a ritenere che non sia sufficiente la sottoscrizione di un’unica organizzazione sindacale, se non nel caso in cui essa sia largamente maggioritaria. Non sembra che il sindacato UGL Rider sia in possesso di tali requisiti, onde il tentativo della Deliveroo di subordinare la prosecuzione del contratto con i riders all’accettazione dei termini previsti dal CCNL, a pena di risoluzione del rapporto, è parsa illegittima al Tribunale, così come la risoluzione dei rapporti dei collaboratori che avevano espresso il rifiuto di adesione al contratto in questione.
E’ stato dunque ordinato a Deliveroo di non applicare più il CCNL UGL Rider ai propri collaboratori ciclo-fattorini e di reintegrare quelli con contratto interrotto a seguito di rifiuto di adeguarsi all’imposizione di tale accordo. Come sanzione accessoria, il Tribunale ha condannato la Società a far pubblicare a sue spese il provvedimento giudiziale emesso sulle edizioni locali dei quotidiani La Repubblica ed Il Corriere della Sera.
Studio Legale Pizzuti
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro