Con decreto di rigetto n. 2467 del 23 luglio 2021, il Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, ha confermato che, per il personale con mansioni di tipo sanitario-assistenziale, la vaccinazione anti-Covid 19 è misura di sicurezza imprescindibile per l’esecuzione della prestazione, con la conseguenza che, in caso di rifiuto della somministrazione, il datore di lavoro, in assenza di mansioni alternative, può disporre la sospensione senza retribuzione.
Due lavoratrici con mansioni di fisioterapiste avevano adito con procedimento d’urgenza il Giudice del Lavoro di Modena per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con il quale la RSA presso cui lavoravano, non avendo ricevuto riscontro positivo alla richiesta di esibizione del certificato vaccinale, aveva deciso di sospenderle dal servizio senza decorso dello stipendio, non potendo metterle a contatto diretto con i pazienti e non avendo posizioni lavorative alternative cui adibirle.
Il Tribunale emiliano aveva rigettato il ricorso, affermando che l’obbligo di sicurezza che grava su ogni datore di lavoro (ex art. 2087 c.c.) comporta l’imposizione sul lavoratore dello speculare dovere di mettere in essere tutti i comportamenti necessari per evitare che l’incolumità sui luoghi di lavoro sia compromessa. In tale quadro, dato il contesto in cui operavano le lavoratrici (una casa di cura per anziani), le mansioni ad esse attribuite (fisioterapiste con intervento diretto sulle persone ospiti della residenza) e l’elevata gravità del rischio sanitario in questione (il possibile contagio da Sars-Cov-2), sussiste una impossibilità obiettiva, non imputabile al datore di lavoro, di consentire l’esecuzione della prestazione, con la conseguenza che questi è legittimato a sospendere il contratto e tutte le obbligazioni da esso promananti, inclusa quella retributiva.
Le lavoratrici hanno impugnato l’ordinanza con reclamo dinanzi al medesimo Tribunale, ma in composizione collegiale. Il Collegio, però, ha confermato la decisione della prima fase. Secondo i Giudici, “la mancata vaccinazione, pur non assumendo rilievo disciplinare, comporta conseguenze in ordine alla valutazione oggettiva dell’idoneità alle mansioni. In ragione della tipologia delle mansioni espletate (cura e assistenza a persone anziane e con molteplici patologie) e della specificità del contesto lavorativo e dell’utenza della RSA, è possibile sostenere che l’assolvimento dell’obbligo vaccinale inerisca alle mansioni del personale sanitario. Il rifiuto della somministrazione, non giustificato da cause di esenzione e da specifiche condizioni cliniche, costituisce impedimento di carattere oggettivo all’espletamento della prestazione lavorativa”.
Tale opzione esegetica è stata peraltro di recente avallata dal legislatore, poiché l’art. 4, comma 1 del D.L. n. 44/2021 (conv. con la L. n. 76/2021) ha stabilito che “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
Studio Legale Pizzuti
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro