Con la sentenza del 21 luglio 2021, n. 20819, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato la natura discriminatoria della clausola dei contratti di lavoro della compagnia aerea low cost Ryanair, la quale penalizzava, sia normativamente che economicamente, i lavoratori che aderivano alle iniziative dei sindacati italiani.
La controversia ha preso avvio dal ricorso presentato da un sindacato del settore dei trasporti il quale ha chiesto al Tribunale di Bergamo, in rappresentanza degli interessi omogenei dei propri iscritti impegnati come personale di cabina sugli aerei Ryanair con base presso l’aeroporto di Orio al Serio, di dichiarare la discriminatorietà della clausola presente nelle lettere di assunzione che prevedeva, in applicazione di una norma del contratto collettivo aziendale siglato dalla società con una organizzazione sindacale irlandese, l’applicazione di conseguenze pregiudizievoli sul trattamento contrattuale ed economico dei lavoratori colti a svolgere una qualsiasi attività di tipo sindacale.
In particolare, ai dipendenti italiani era vietato aderire ad ogni iniziativa delle organizzazioni collettive interne (scioperi, assemblee, dibattiti, tesseramento etc.), pena il mancato riconoscimento dei previsti incrementi stipendiali ed indennitari, o l’esclusione dalla possibilità di richiedere il cambio turno. Per i lavoratori in regime di somministrazione, poi, tra le sanzioni per l’adesione ad iniziative sindacali vi era quella del diniego dell’offerta dell’assunzione, al termine del periodo di missione, alle dirette dipendenze di Ryanair.
La compagnia si era difesa in giudizio affermando che non poteva sussistere la competenza giurisdizionale del giudice italiano, trattandosi di azienda aerea battente bandiera irlandese, e che comunque non poteva trattarsi di discriminazione in quanto il D. Lgs. n. 216/2003 – adottato dall’Italia in recepimento delle direttive europee in materia di tutela dalla discriminazione – non annovera l’attività sindacale tra i fattori di rischio per cui è ammessa protezione.
In realtà la Cassazione, confermando la decisione del Tribunale e della Corte d’Appello di Bergamo, ha affermato che il comportamento di Ryanair integra pienamente una forma di discriminazione diretta e che il fattore di rischio sindacale deve essere incluso tra le “convinzioni personali”, espressamente previste e tutelate dalla summenzionata disciplina anti-discriminatoria. Si tratterebbe, secondo i giudici di legittimità, di una clausola di salvaguardia nella quale devono essere fatti rientrare tutti i comportamenti differenziali fondati su di una adesione ideologica del lavoratore, come nel caso dell’attività sindacale.
Riservare ai dipendenti che svolgono iniziative collettive un trattamento deteriore rispetto a quelli che si astengono da simili attività costituisce, dunque, un comportamento illegittimo perché discriminatorio ai sensi del D. Lgs. n. 216/2003 e delle norme europee in materia. Secondo la Cassazione, quindi, i giudici di merito hanno correttamente costretto Ryanair ad espungere la clausola in questione dai propri contratti con i dipendenti italiani, condannandola altresì a risarcire al sindacato, per il danno di immagine nonché per il danno alla concreta possibilità di svolgere la propria funzione costituzionale, la somma di euro 50.000.
Studio Legale Pizzuti
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro