L’APPLICAZIONE DEL CCNL PUÒ AVVENIRE ANCHE PER “FATTI CONCLUDENTI”

I contratti collettivi possono essere applicati anche alle aziende non iscritte alle associazioni stipulanti se le stesse abbiano concretamente regolato i singoli rapporti di lavoro rifacendosi a quella determinata disciplina collettiva. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 28905 del 19 ottobre 2021, a definizione della controversia instaurata da una società che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificato da un dipendente per ottenere il pagamento del premio previsto dal contratto integrativo interaziendale. A fondamento della propria difesa, l’azienda deduceva di aver dato disdetta dall’adesione all’associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi – che aveva sottoscritto il contratto integrativo – sin dal 2010. La Corte d’Appello aveva rigettato la predetta domanda, sul presupposto che la società, anche dopo la disdetta, aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo.

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – ha rilevato, preliminarmente, che e i contratti collettivi, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti. Per la sentenza, detti contratti sono applicabili, altresì, in mancanza di tale condizione, se le parti li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto. E’ stato infatti più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “i contratti collettivi post-corporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (Cass. n. 10213 de 2000; Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass. n. 24336 del 201:3; Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n. 18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 2665 d& 1997)

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la debenza della somma ingiunta dal dipendente a titolo di premio previsto dal contratto integrativo.

Studio Legale Pizzuti

Prof. Avv. Paolo Pizzuti

Avv. Gennaro Ilias Vigliotti

Avv. Giuseppe Catanzaro

Categoria: Lavoro & Diritto

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