La Corte costituzionale, con la sentenza 14 ottobre 2021, n. 194 ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. Ciò perché, secondo la Consulta, la restituzione per intero del contributo erogato in via anticipata anche quando, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell’incentivo, è coerente con la finalità antielusiva della disposizione, atta ad evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un’attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa, né emerge una sproporzione manifestamente irragionevole in quanto la disposizione ha un orizzonte temporale di durata limitata.
Con ordinanza del 1° giugno 2020 il Tribunale di Trento, sez. lav., sollevava, in riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui prevede che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta. Il giudice a quo, esclusa la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata mediante l’applicazione in via diretta o analogica di altre disposizioni dettate in materia, stante la chiara formulazione letterale del comma 4 del predetto art. 8 del D. Lgs. n. 22/2015, ne assumeva il contrasto con il principio di razionalità di cui all’art. 3, comma 1, Cost., in quanto avrebbe imposto al lavoratore la restituzione per intero del contributo corrisposto in via anticipata anche nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie considerata, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato non sia stato vanificato lo scopo dell’incentivo, per essere proseguita l’attività autonoma o di impresa avviata in forza dello stesso. Evidenziava, inoltre, il Tribunale di Trento che tale obbligo di integrale restituzione sarebbe stato sproporzionato rispetto al pur legittimo obiettivo perseguito dal legislatore di evitare che la somma anticipata venga utilizzata per finalità diverse rispetto a quella di favorire l’avvio di attività autonome e avrebbe costituito dunque una sanzione, irrogata senza alcun contraddittorio anticipato e non sindacabile in sede giurisdizionale sul piano della proporzionalità.
Con la segnalata sentenza la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata. Al riguardo, la Corte ha innanzitutto dedotto che la possibile violazione dell’art. 3, comma 1, Cost. è stata invocata per una sorta di incoerenza intrinseca dell’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015, nella misura in cui tale norma impone al lavoratore la restituzione per intero del contributo erogato in via anticipata anche quando, come nella fattispecie considerata, per la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato, non sia stata compromessa la finalità dell’incentivo, per essere proseguita l’attività autonoma o di impresa avviata grazie allo stesso.
Sul punto, il Giudice delle leggi ha rilevato che, in realtà, l’obbligo restitutorio è coerente con l’indicata finalità antielusiva della disposizione censurata, che è quella di evitare che il trattamento corrisposto in via anticipata non sia realmente utilizzato per intraprendere e poi proseguire un’attività di lavoro autonomo, di impresa o in forma cooperativa. Se, da una parte, il disegno del legislatore è stato quello di favorire il reimpiego del lavoratore disoccupato in attività diversa da quella di lavoro subordinato, ossia in attività di lavoro autonomo o d’impresa, dall’altra, la ratio dell’obbligo restitutorio è costituita da una più specifica finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un’attività di lavoro autonomo o di impresa. L’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una spia della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica.
Peraltro, ha proseguito la Corte, la giurisprudenza di legittimità anche recentemente – con riguardo al non dissimile, almeno negli scopi e tratti essenziali, istituto dell’indennità di mobilità anticipata – ha affermato che il beneficio dell’anticipazione ha lo scopo di indirizzare il più possibile il disoccupato in mobilità verso attività autonome, sì da perdere la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, configurandosi piuttosto come un contributo finanziario, destinato a far fronte alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio (tra le altre, Cass., sez. lav., sentenze n. 24951/2021 e Cass., Sez. lav., n. 12746/2010). In quest’ottica l’obbligo restitutorio non è una sanzione per il fatto che il beneficiario dell’incentivo all’autoimprenditorialità abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo di spettanza della NASpI periodica. Bensì tale circostanza, in quanto verificatasi proprio nel periodo suddetto, è stata considerata dal legislatore come elemento fattuale indicativo della mancanza o insufficienza del presupposto stesso del beneficio – ossia dell’inizio, e poi prosecuzione, di un’impresa individuale (o in cooperativa) ovvero di un’attività di lavoro autonomo – secondo un criterio semplificato, tale da non richiedere all’Istituto previdenziale un’indagine in ordine alla maggiore o minore incidenza e portata della contestuale prestazione di lavoro subordinato.
La Consulta ha poi escluso che ricorra una lesione dell’art. 3, comma 1, Cost. sotto il profilo del difetto di proporzionalità dell’obbligo di restituzione per intero del contributo da parte del lavoratore che ne ha ottenuto l’erogazione in via anticipata, anche nell’ipotesi in cui abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato tale, per la sua limitata durata, da non incidere negativamente sulla prosecuzione dell’attività autonoma o di impresa dello stesso. E ciò perché dal bilanciamento compiuto dal legislatore ordinario, nell’esercizio della sua discrezionalità, non emerge una sproporzione manifestamente irragionevole perché la disposizione censurata ha un orizzonte temporale di durata limitata. Invero, il contemperamento con l’eventuale interesse del beneficiario dell’incentivo all’autoimprenditorialità a rientrare nel mercato del lavoro subordinato dopo aver effettivamente intrapreso, in ipotesi senza successo, un’attività autonoma, imprenditoriale o in forma cooperativa, è realizzato dal legislatore con la previsione dello stesso art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015, che limita l’obbligo restitutorio all’ipotesi in cui il lavoratore si sia rioccupato alle dipendenze altrui, con un rapporto subordinato vero e proprio, prima della scadenza del periodo per il quale egli avrebbe avuto diritto alla percezione della NASpI in forma periodica. Si tratta quindi di una condizionalità che sussiste per un limitato periodo di tempo, ritagliato sulla durata della NASpI altrimenti spettante, caso per caso, in forma periodica, secondo un bilanciamento non dissimile da quello operato nel caso dell’anticipo dell’indennità di mobilità per la quale era previsto, per tutti i beneficiari della prestazione, un unico limite temporale di ventiquattro mesi.
In aggiunta, il Giudice delle leggi ha rilevato che la norma censurata, laddove impone al beneficiario dell’incentivo all’autoimprenditorialità la restituzione per intero del trattamento erogato in via anticipata, ha una portata applicativa comunque circoscritta specificamente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, prima del decorso del tempo per il quale il lavoratore avrebbe avuto diritto all’erogazione della NASpI periodica; ed è ciò che fa sorgere l’obbligo di restituzione contemplato dalla norma stessa. Il temporaneo vincolo in costanza di svolgimento dell’attività per la quale è stato corrisposto, in via anticipata, il trattamento di NASpI è, dunque, specifico e puntuale; sicché è possibile per il lavoratore – cui sia stato erogato il trattamento in via anticipata e che, come nel caso di specie, abbia effettivamente iniziato e prosegua un’attività di impresa individuale – svolgere anche attività non riconducibili alla fattispecie di lavoro subordinato, quali, innanzi tutto, quella di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).
La Corte ha quindi precisato che – pur essendo consapevole del rischio di una particolare rigidità della norma censurata al verificarsi in concreto della situazione prospettata dal giudice rimettente, ossia quella dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato che non abbia, specie in ragione della sua esigua durata, inciso in misura apprezzabile sull’effettività e sulla continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità – rientra, nondimeno, nell’esercizio della discrezionalità del legislatore, in materia di politiche attive del lavoro, l’individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare ai profili critici segnalati dall’ordinanza di rimessione, i quali – pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata – suggeriscono l’introduzione di meccanismi di flessibilità per evitare che la rigidità della pur temporanea preclusione del lavoro subordinato possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria.
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro