E’ comportamento antisindacale, come tale punibile tramite la procedura ex art. 28 Stat. Lav., la richiesta di un’azienda del settore ferroviario tesa ad imporre ai propri dipendenti non applicati a treni o servizi minimi garantiti di comunicare anticipatamente l’intenzione di aderire alla manifestazione di sciopero.
Così ha stabilito la recente sentenza del Tribunale Civile, Sezione Lavoro, di Busto Arsizio, Dott.ssa Emanuela Fedele, del 14 gennaio 2022, fascicolo R.G. n. 849/2021, giudicando il caso di una impresa ferroviaria che aveva sanzionato disciplinarmente alcuni lavoratori che si erano sottratti a due specifici obblighi previsti dal datore di lavoro: avvertire preventivamente dell’intenzione di partecipare ad uno sciopero ricadente nell’ambito dei servizi pubblici essenziali (ma non inficiante linee considerate come garantite) e riprendere servizio dalla stazione prevista per il servizio programmato originariamente nel turno successivo a quello interessato dalla manifestazione di astensione sindacale.
Ebbene, il Giudice del Lavoro, partendo da un’analisi approfondita della disciplina della L. n. 146/1990 e della giurisprudenza in tema di giusto bilanciamento tra diritto costituzionale degli utenti ai servizi pubblici e diritto costituzionale allo sciopero, ha affermato che quando l’attività di astensione per motivi sindacali non interessi servizi garantiti e che non possono in alcun modo essere alterati, il datore di lavoro non può unilateralmente imporre ai lavoratori di adempiere a misure atte ad “appesantire” l’esercizio del diritto di sciopero, cioè atte a condizionarne la libertà di esercizio. E’ il caso della richiesta di comunicazione preventiva di adesione allo sciopero, poiché impone al dipendente un adempimento non solo non previsto dalla legislazione di settore, ma che rischia di sottrarre efficacia allo strumento sindacale in questione, che certamente non può dispiegare i suoi pieni effetti se anticipato nelle consistenze di adesione al datore di lavoro. Lo stesso dicasi per l’ordine di riprendere il servizio nella località di prima attività successiva allo sciopero, poiché essa, imponendo al lavoratore di percorrere distanze anche consistenti nel periodo immediatamente antecedente la ripresa del servizio, sostanzialmente finisce per costringere quest’ultimo a porre in essere attività prodromica al lavoro durante l’astensione sindacale, così pregiudicando il diritto costituzionale allo sciopero.
Entrambi i comportamenti, dunque, sono considerabili come antisindacali e, come tali, illegittimi.
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro