SETTORE TPL: ILLEGITTIMO RIFIUTARE I PERMESSI SINDACALI PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE

Il datore di lavoro che operi nel settore del trasporto pubblico locale ed applichi il CCNL Autoferrotranvieri non può invocare il disposto dell’art. 8, co. 5, di tale contratto per rifiutare le istanze di permesso sindacale ex art. 30, L. n. 300/1970. Ciò in quanto tale disposizione, nel consentire all’azienda di argomentare tale rifiuto con la presenza di “eventi eccezionali e prevedibili di comprovata gravità o […] di particolarmente elevata difficoltà gestionale” si pone in aperto contrasto con la norma contenuta nello Statuto dei lavoratori, il quale non consente ad una disciplina pattizia collettiva di subordinare il riconoscimento della libertà sindacale (manifestata tramite il godimento dei permessi) alle concrete esigenze e modalità di organizzazione dell’impresa.

Ad affermare questo importante principio di diritto è stato il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, con un decreto emesso, nell’ambito di una controversia per condotta antisindacale, il 22 dicembre 2021. Il Giudice aveva conosciuto il caso di un dirigente sindacale dipendente di una società operante nel settore del trasporto pubblico locale, applicante il CCNL Autoferrotranvieri, che si era visto ripetutamente negare il diritto al godimento dei permessi sindacali perché, secondo l’azienda, quelle richieste erano coincise con giorni di elevata assenza dal servizio degli altri dipendenti, con conseguente impossibilità, salvo lesione delle esigenze tecnico-organizzative dell’impresa, di autorizzare l’assenza del lavoratore. Aveva dunque agito avverso tale comportamento l’organizzazione sindacale di appartenenza del dirigente, invocando la natura antisindacale della condotta tenuta dal datore di lavoro, ex art. 28 Stat. Lav.

Ebbene il Giudice ha ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, “non è consentito, attraverso la contrattazione collettiva, rendere facoltativa la concessione dei suddetti permessi ovvero condizionare il riconoscimento del diritto all’assenza di impedimenti di ordine tecnico, devoluti alla discrezionale valutazione del datore di lavoro, risultando pregiudicato l’interesse garantito, sotteso all’art. 30 dello Statuto” (Cass. n. 435/1991 e n. 3430/1989) e che “il datore di lavoro, al fine di assicurare il pieno esercizio dell’attività sindacale deve modellare la propria organizzazione e disciplinare la forza lavoro in modo da rendere effettivo il godimento del diritto ai permessi, non potendo appellarsi all’esigenza del regolare svolgimento dell’attività dell’impresa per negare il suddetti diritti i per limitarne il contenuto” (Cass. n. 1179/2003). In tale quadro, la norma contenuta nell’art. 8 del CCNL Autoferrotranvieri deve ritenersi contraria alla legge (ed in tale quadro nulla) poiché consente al datore di lavoro, in presenza di un interesse imprenditoriale al funzionamento della propria organizzazione, di comprimere la libertà sindacale esplicitata tramite la richiesta di permessi e frustrare la finalità prefissata dalla norma statutaria, quando invece è quest’ultimo a dover adottare le necessarie misure per adattare l’organizzazione all’estrinsecazione dei diritto sindacale al permesso. La norma collettiva, dunque, deve essere ritenuta contraria alla legge e conseguentemente nulla ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., mentre il comportamento datoriale dedotto in giudizio deve ritenersi antisindacale ai sensi dell’art. 28 Stat. Lav., con ordine all’impresa di cessare tale condotta ed astenersi di ripeterla in futuro.

Prof. Avv. Paolo Pizzuti

Avv. Gennaro Ilias Vigliotti

Avv. Giuseppe Catanzaro

Categoria: Lavoro & Diritto

Tags: