PENSIONE DEI LAVORATORI C.D. “GRAVOSI”: NON SI APPLICA IL LIMITE DELLA FINESTRA TRIMESTRALE

Il vigente sistema normativo delle pensioni c.d. “anticipate” prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i trattamenti previdenziali a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, nonché le prestazioni operanti nell’ambito della c.d. “gestione separata”, siano riconosciuti solo se risulta maturata almeno un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico, inoltre, decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei già menzionati requisiti (art. 15, D.L. n. 4/2019, convertito nella L. n. 26/2019, di modifica dell’art. 24, co. 10, D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011).

Si è a lungo dibattuto, sin dall’entrata in vigore delle suddette norme, se tali requisiti valessero solo per le pensioni anticipate o anche per i trattamenti speciali riconosciuti ai lavorati che hanno svolto mansioni “particolarmente faticose e pesanti”, cioè che hanno svolto lavori c.d. “usuranti (L. n. 205/2017). La tesi dell’INPS – espressa formalmente dal Consiglio di Amministrazione in diversi provvedimenti di rigetto delle istanze di decorrenza immediata dei trattamenti pensionistici in questione – è quella per cui anche i lavoratori gravosi, in quanto destinatari di un regime pensionistico che consente l’accesso anticipato alle misure previdenziali, sono destinatari del requisito pensionistico e del vincolo della finestra trimestrale come tutti i soggetti legittimati al godimento del trattamento anticipato “ordinario”.

Una recente sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Piemonte, ha sconfessato la tesi dell’INPS e affermato il principio opposto (sentenza n. 303 del 5 dicembre 2022). Secondo il giudice contabile – che ha definitivo la controversia avviata da un macchinista ferroviere che aveva richiesto l’accesso alla pensione per lavoratori c.d. “gravosi” – il richiamo dei commi 6 e 10 dell’art. 24, D.L. n. 201/2011, ad opera del comma 147 dell’art. 1, L. n. 2015/2017, opera al solo fine di identificare il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata. Ne consegue che la pretesa dell’istituto previdenziale di estendere ai lavoratori gravosi della clausola del differimento trimestrale del trattamento costituisce una “forzatura interpretativa” non confortata dal dato testuale delle disposizioni dettate dal legislatore in materia.

Ma v’è di più. Secondo la Corte la pensione per i lavoratori gravosi è una forma di pensionamento che, in quanto ontologicamente legata all’espletamento di attività lavorative ritenute particolarmente pesanti e usuranti, sconta – attenuandoli – i requisiti anagrafici e contributivi richiesti ordinariamente per le altre forme di pensione e può valere sia per la pensione di vecchiaia che, soprattutto, per la pensione anticipata. La finalità della disciplina legislativa che tratta questo istituto, dunque, è quella di allentare i vincoli ordinariamente previsti in generale per tutte le altre categorie di lavoratori: l’obiettivo, in pratica, è quella di “dare” piuttosto che quella di “togliere”, in modo da agevolare alcune categorie di prestatori d’opera, ritenute meritevoli di maggior tutela, sotto il profilo dell’accesso alla prestazione pensionistica, in ragione della particolare gravosità dell’attività lavorativa svolta.

Si tratta, com’è evidente, di un principio giurisdizionale di grande impatto: non solo la Corte dei conti ha escluso l’applicazione del limite della finestra trimestrale per il trattamento, ma ha ribadito che la disciplina pensionistica riservata ai lavoratori “gravosi” non tollera interpretazioni volte a porre vincoli e limitazioni all’accesso ed alla fruizione dei trattamenti previdenziali.

 

Prof. Avv. Paolo Pizzuti

Avv. Gennaro Ilias Vigliotti

Avv. Giuseppe Catanzaro

Categoria: Lavoro & Diritto

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