PATTO DI PROVA NULLO: LA SANZIONE, NEL JOBS ACT, È SOLO INDENNITARIA

Il recesso ad nutum, intimato in assenza di valido patto di prova, non riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 3 D. Lgs n. 23 del 2015 nelle quali è prevista la reintegrazione, resta assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria. Tale soluzione sarebbe più coerente con il principio, implicito nel d. lgs. n. 23 del 2015, della graduazione delle sanzioni in funzione della gravità del vizio del licenziamento, apparendo distonico attribuire la tutela reintegratoria per l’ipotesi in esame laddove il legislatore del 2015 ha volutamente inteso escluderla per fattispecie obiettivamente connotate da maggiore gravità come l’assenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, o come il licenziamento non proporzionato. E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 14 luglio 2023, n. 20239) in un caso di nullità del patto di prova per mancata specificazione delle concrete mansioni alle quali era stata adibita la lavoratrice e per mancata indicazione del profilo professionale attribuito.

Secondo la Corte, la verifica della tutela applicabile al caso di specie si incentra sull’art. 3, D. Lgs. n. 23/2015, che attribuisce un carattere solo residuale alla tutela reintegratoria, come reso palese dall’incipit che apre il primo comma dell’art. 3: “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità …”.

I giudici precisano infatti che il citato comma 2 impone la reintegrazione solo nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. “Nel disegno del legislatore del 2015 – afferma la Cassazione – la forma di tutela comune a tutte le ipotesi di licenziamento illegittimo è costituita dalla tutela indennitaria, anch’essa variamente articolata”.

 

Prof. Avv. Paolo Pizzuti

Avv. Gennaro Ilias Vigliotti

Avv. Giuseppe Catanzaro

Categoria: Lavoro & Diritto

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