È legittimo il licenziamento del capo del personale che dovrebbe far rispettare il Codice etico stabilito dall’azienda e che invece in una prima occasione dà una pacca al sedere di una lavoratrice e in una seconda occasione invita un’altra collega a mostrare il fondoschiena.
A confermarlo è la recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 27363 del 26 settembre 2023, nella quale i giudici di legittimità hanno sottolineato “le finalità tutt’altro che goliardiche e cameratesche del gesto – cioè la pacca sul sedere – ricondotto” immotivatamente “ad una confidenza fra colleghi” e “la condizione, invece, di profonda mortificazione della lavoratrice” palpeggiata. Evidente, quindi, “l’obiettiva offensività della condotta”, caratterizzata, da “una volgarità” rilevante, “anche in relazione al ruolo di capo del personale” svolto dall’uomo, “nella prospettiva del datore di lavoro che viene a conoscenza di simili attenzioni verbali e fisiche verso le proprie dipendenti”. Senza dimenticare, poi, “la contrarietà alle basilari norme della civile convivenza e dell’educazione”.
Impossibile, secondo la Corte, parlare di clima cameratesco in azienda, poiché il rapporto tra le persone coinvolte, cioè le due lavoratrici e il capo del personale, “era connotato da assoluta formalità ovvero dalla totale assenza di atteggiamenti confidenziali”. Su questo fronte, in particolare, nella sentenza si sottolinea che “i protagonisti degli eventi all’origine del licenziamento non erano camerati volontariamente inclini ad intrattenere uno scherzo pesante, bensì un capo del personale e due dipendenti che gli si rivolgevano dandogli del ‘lei’ e con il rispetto dovuto ad un soggetto in posizione di superiorità gerarchica”.
Evidente, quindi, “l’offensività delle condotte contestate, perché una mano sul fondoschiena o l’invito a mostrare il sedere giovanile non possono certo considerarsi rispettosi della dignità personale e della professionalità delle due lavoratrici – non avvezze a ricevere simili, sgradite, attenzioni che, infatti, avevano in loro suscitato imbarazzo e umiliazione – intente a disimpegnare i compiti loro affidati”.
In tale quadro, secondo i giudici “l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario è consequenziale anche al peculiare ruolo di capo del personale rivestito dal lavoratore ed alle connesse responsabilità” ed è connessa anche al venir meno di “quel sereno affidamento circa la corretta esecuzione dei compiti affidatigli, in ragione dell’atteggiamento irrispettoso manifestato verso le lavoratrici e verso l’intero ambiente professionale”, tanto da “avere compromesso l’organizzazione del lavoro all’interno dell’ente anche in ragione del comprensibile turbamento delle relazioni gerarchiche che capo del personale doveva intrattenere con gli altri dipendenti”.
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro