Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può essere ritenuto responsabile di omicidio colposo per violazione dei doveri in materia di sicurezza se, nell’espletamento della sua funzione, abbiamo omesso di compiere gli accertamenti ed i controlli affidatigli dalla legge, così partecipando causalmente alla verificazione dell’evento mortale.
È questo il principio di diritto affermato dalla recente sentenza della Cassazione Penale (Sez. IV, 27 giugno 2023, n. 38914), conoscendo il caso di un datore di lavoro cui si rimproverano la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti. In particolare, al legale rappresentante dell’azienda era stato contestato di non aver correttamente valutato il reale rischio di caduta dall’alto delle merci stoccate sugli scaffali e di non aver elaborato le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro, consentendo quindi che il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell’addestramento all’utilizzo del carrello elevatore). Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio, il dipendente, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso. Nel procedimento era stato coinvolto anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l’uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del dipendente deceduto sul lavoro, del carrello elevatore.
Sial il datore di lavoro che il responsabile per la sicurezza sono stati ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e questa condanna è stata confermata dalla Corte Suprema.
Secondo i giudici di legittimità l’art. 50 D. Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Egli, dunque, partecipa, insieme agli altri soggetti del sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro, al dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire il verificarsi dei rischi di compromissione della sicurezza dei lavoratori: l’RLS, con la sua condotta, può contribuire causalmente alla verificazione dell’evento dannoso ai sensi dell’art. 113 c.p.
Con riferimento al caso di specie, secondo la Cassazione si è realizzata una inequivocabile cooperazione colposa del rappresentante nel delitto colposo avvenuto. L’imputato, infatti, non aveva in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dallo stesso dipendente poi deceduto.
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro