SALARIO MINIMO COSTITUZIONALE: IL CCNL RAPPRESENTATIVO DEL SETTORE PUÒ NON BASTARE

Il giudice può motivatamente discostarsi dalla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria quando la stessa entri in contrasto con gli inderogabili criteri di proporzionalità e sufficienza dettati dall’art. 36 della Costituzione. È quanto ha affermato la Suprema Corte con la sentenza n. 27711 del 2 ottobre 2023, intervenendo in tema di giusto salario minimo costituzionale.

Nel caso conosciuto dai giudici di legittimità, un lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il diritto all’adeguamento delle retribuzioni percepite, ritenuta la non conformità ai parametri dell’art. 36 Cost., del trattamento retributivo applicato, anche ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 3, comma 1, e L. n. 31 del 2008, art. 7, corrispondente a quello previsto per il livello D della sezione Servizi Fiduciari del CCNL per i dipendenti delle imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari dell’1/2/2013. Aveva altresì chiesto l’accertamento del diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto per il corrispondente livello del CCNL proprietari di fabbricati o in subordine del CCNL Multiservizi o del CCNL Terziario, deducendo di svolgere mansioni di operatore fiduciario e di aver lavorato nel periodo indicato nell’ambito del medesimo appalto con differenti e successive imprese appaltatrici per svolgere le medesime mansioni venendo pagato sempre meno per le stesse mansioni svolte, producendo le relative buste paga ed i contratti di assunzione e collettivi.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, riconoscendo l’applicazione dei parametri retributivi del CCNL Multiservizi, mentre la Corte d’Appello aveva ribaltato l’esito in secondo grado. Per i giudici del gravame, la Cooperativa datrice di lavoro avesse pacificamente applicato ai propri dipendenti il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari che atteneva al suo settore di operatività ed era stato stipulato da organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ha quindi affermato che vanno esclusi dalla valutazione di conformità ex art. 36 Cost., quei rapporti di lavoro che sono regolati dai contratti collettivi propri del settore di operatività e sono siglati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Inoltre, secondo la Corte di appello la retribuzione stabilita dalla norma collettiva acquista, sia pure solo in via generale, una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche del contratto collettivo anche negli interni rapporti fra le singole retribuzioni. Risulterebbe così valorizzato il principio dell’autonomia sindacale art. 39 Cost., comma 4, alla quale nell’attuale quadro normativo la contrattazione collettiva è demandata in via esclusiva; mentre non era coerente con l’attuale sistema contrattuale rimettere al giudice il potere di sindacare i livelli retributivi al fine di scegliere quello più alto. Infatti, il CCNL Servizi Fiduciari atteneva proprio al settore di operatività della società appellante mentre gli altri contratti collettivi citati come parametri di confronto (CCNL Multiservizi, CCNL terziario, CCNL per i dipendenti di proprietà e di fabbricati) riguardavano comunque settori differenti.

Secondo la Cassazione, la sentenza d’Appello non ha deciso il caso sottoposto alla sua valutazione secondo i vigenti principi di diritto in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente. A detta dei giudici di legittimità, l’art. 36 Cost., comma 1, Cost. garantisce due diritti distinti, che, tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda: quello ad una retribuzione “proporzionata” garantisce ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata; mentre quello ad una retribuzione “sufficiente” dà diritto ad  una retribuzione non inferiore agli standards minimi necessari per vivere una vita a misura d’uomo, ovvero ad una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. In altre parole, l’uno stabilisce un criterio positivo di carattere generale, l’altro un limite negativo, invalicabile in assoluto.

Il giudice, pertanto, non può sottrarsi a nessuna delle due valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici sulla cui base deve determinare la misura della retribuzione minima secondo la Costituzione. Nell’attuare tale compito, egli, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale però può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale, quindi, il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe nonché fare riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.

 

Prof. Avv. Paolo Pizzuti

Avv. Gennaro Ilias Vigliotti

Avv. Giuseppe Catanzaro

Categoria: Lavoro & Diritto

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