È legittimo il rifiuto di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di “equipaggio misto” (vale a dire con a bordo soltanto un tecnico polifunzionale cargo) e, pertanto, nell’assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida, dato che tale tecnico è abilitato “ad assicurare l’arresto e l’immobilizzo del treno in caso di emergenza” (come da accordo sindacale del 17 novembre 2010), ma non a condurre il convoglio, in caso di malore del macchinista, fino alla stazione più vicina o comunque fino a un tratto della linea ferroviaria in cui, per la presenza di vie di accesso, sia possibile la prestazione di adeguata assistenza medica.
È questo il principio emerso in giurisprudenza con riguardo all’ipotesi della indisponibilità del dipendente di Trenitalia con mansioni di macchinista di dare seguito a una conduzione in assenza di un collega idoneo alla guida al suo fianco, soprattutto nell’ottica della sicurezza delle operazioni professionali. In particolare, questa regola è stata conferma dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 28353 del 15 ottobre 2021, secondo la quale il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.). In tale quadro, la violazione dell’obbligo di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’altrui inadempimento (Cass. n. 10553/2013, fra le numerose conformi): “in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore” (Cass. n. 6631/2015)”.
La protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall’art. 2087 c.c., del resto, postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l’ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l’effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all’adempimento dell’obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l’esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall’eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell’esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell’imprenditore (Cass. n. 836/2016).
La prestazione del servizio attraverso il modulo a equipaggio misto, dunque, in quanto può costituire un pericolo per sé e per gli altri, comporta il dovere dei lavoratori chiamati a svolgere i turni in tale composizione a rifiutare lo svolgimento del lavoro, trattandosi di motivi irrilevanti a giustificare l’inadempimento contrattuale in cui si era sostanziato il fatto oggetto di contestazione. Rifiuto, quest’ultimo, non sanzionabile dall’azienda come illecito di tipo disciplinare.
Prof. Avv. Paolo Pizzuti
Avv. Gennaro Ilias Vigliotti
Avv. Giuseppe Catanzaro