Il licenziamento nel jobs act: gli interventi “necessari” della Corte costituzionale

La Corte costituzionale torna nuovamente a esprimersi sulla disciplina dei licenziamenti, a distanza di pochi mesi dalla nota sentenza 22 febbraio 2024 n. 22, con la quale la Consulta ha affermato l’illegittimità del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. JOBS ACT), nella parte in cui detta normativa limitava la reintegra ai soli casi di nullità espressamente previsti dalla legge.

Invero, la riforma del lavoro attuata dal jobs act continua ad essere oggetto di notevole attenzione da parte del “giudice delle leggi”. Sin dalla pubblicazione di tale normativa nel 2015, la Consulta è stata chiamata in più occasioni a esprimersi sulla legittimità costituzionale della stessa e lo ha fatto sia intervenendo direttamente con pronunce che hanno sancito l’incostituzionalità di specifiche disposizioni, sia indirettamente, “invitando” il legislatore a intervenire su specifici aspetti, anche paventando un proprio intervento in caso di inerzia.

Andando in ordine infatti, dal 2018 a oggi la Corte costituzionale si è pronunziata sul jobs act con le seguenti sentenze di seguito indicate:

  • La sentenza 194/2018 con la quale la Consulta ha giudicato che il risarcimento previsto in caso di illegittimità del licenziamento non può essere proporzionato alla sola anzianità di servizio, ma deve tenere conto anche di altri elementi, quali il numero dei dipendenti occupati, il comportamento e le condizioni delle parti;
  • La sentenza n. 254/2020 ha invece dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della previsione di un regime sanzionatorio diverso nell’ambito di un medesimo licenziamento collettivo, tra assunti prima e dopo marzo 2015 (i primi beneficiano della tutela reintegratoria, preclusa ai secondi). La Corte ha escluso la proponibilità dell’eccezione di incostituzionalità in base al rilievo che i rimedi idonei a garantire un’adeguata compensazione per il lavoratore arbitrariamente licenziato, possono essere molteplici e molto ampio risulta essere il regime che spetta al legislatore;
  • La sentenza 183/2022, pur dichiarando inammissibili le censure avanzate sull’indennità prevista per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, contiene un monito al legislatore affinché modifichi l’attuale normativa dal momento che “un’indennità costretta entro l’esiguo divario tra un minimo divario 3-6 mensilità” verifica l’esigenza di adeguarne l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e un’efficace deterrenza che concorra a configurare il licenziamento come “extrema ratio”;
  • La sentenza 7/2024 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, primo comma e 10 del decreto legislativo attuativo del jobs act. La Consulta ha ritenuto non fondata la censura inerente all’esclusione delle reintegrazione per l’ipotesi di violazione dei criteri di scelta in quanto aderente al testo della legge delega L.183 del 2014 e, nel contempo, ha escluso la fondatezza della censura di violazione del principio di eguaglianza, comparando i lavoratori anziani (assunti prima del 7/3/2015) che conservano condizioni più favorevoli a livello di disciplina, a quelli assunti dopo tale data, ai quali di applica la disciplina peggiorativa del jobs act;
  • La “famosa” sentenza 22/2024, ha statuito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 primo comma, del decreto 4 marzo 2015, n. 23 nella parte in cui limita la reintegra ai soli casi di nullità espressamente previsti dalla legge. Secondo la Consulta la legge delega non intendeva porre alcuna distinzione tra nullità espresse e non espresse, prevedendo la tutela reintegratoria in tutti i casi di licenziamenti nulli, al contrario invece il decreto delegato ha introdotto un distinguo nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando secondo il carattere espresso o meno della nullità;
  • La sentenza n. 44/2024 pubblicata il 19 marzo 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 23/2015 che consente “l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti” anche ai lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7/3/2015, per i quali non c’era un regime di tutela reintegratoria ex art.18 (Statuto dei Lavoratori) da conservare e ciò perché si deve tenere conto dello scopo della delega e del bilanciamento voluto dal legislatore delegante.

Risulta evidente, pertanto, da questa articolata disamina, come il quadro normativo delineato dal jobs act sia stato soggetto nel tempo a una scrupolosa revisione di “costituzionalità” da parte del giudice delle leggi, soprattutto laddove i lavoratori illegittimamente licenziati, in particolare nell’ambito delle piccole imprese (con meno di 15 dipendenti), non sono stati salvaguardati sotto diversi profili.

Il jobs act, per certi versi, ha rappresentato nell’ambito del diritto del lavoro italiano, relativamente ai contratti di lavoro, lo spartiacque tra le tutele garantiste figlie delle conquiste sindacali degli anni’70 e la nuova mercificazione del mondo del lavoro, conseguenza dell’attuale economia globalizzata.

Categoria: Analisi & Studi

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Article by: Francesco Cinelli