IL TRENO MERCI COL MACCHINISTA “SOLISSIMO”? NO, GRAZIE.

La nuova prescrizione di esercizio RFI apre la porta a un modello di circolazione a rischio. Le imprese ferroviarie e le autorità sanno bene cosa implica. Eppure, fingono di non vedere.

FAST-Confsal rompe il silenzio, ancora una volta.


La sicurezza ferroviaria non è un’opinione. È un obbligo di legge. Ma pare che, in nome dell’efficienza e della produttività, qualcuno abbia deciso di spingerla in un angolo. La nuova prescrizione di esercizio RFI – codice DTCA0011P20250000649 – autorizza la circolazione di treni merci con un solo agente a bordo. Il “macchinista solo”, come lo chiamano nei piani industriali.

Ma chi ha fatto qualche anno in cabina sa bene cosa significa: isolamento operativo, mancanza di supporto, e nel caso di un malore… silenzio.

FAST-Confsal ha subito chiesto il riesame della disposizione, allegando una relazione tecnico-normativa che documenta criticità pesanti, ben oltre le preoccupazioni sindacali.

La prescrizione è incompatibile con l’art. 2087 del Codice Civile, con il D.Lgs. 81/2008, con il Regolamento UE 2019/773 e con il D.M. 388/2003, che impone tempi di soccorso precisi: massimo 8 minuti in città, 20 fuori. Tempi che, oggi, non possono essere garantiti.

Anzi, il D.M. 152/2025 ha peggiorato la situazione: ha eliminato il vincolo “per ciascun punto della linea” e i “tempi più rapidi possibili”, sostituendoli con un vago “lungo la rete ferroviaria”. Ma se il treno è in una zona senza copertura GSM-R o senza punti di accesso stradale, quanto ci metterà il 118 ad arrivare?

E non lo dice solo FAST-Confsal.

Lo dicono anche gli atti delle ASL: l’ASUR Marche, l’AUSL Bologna, la USL Umbria 2, la ASL di Ancona. Quattro prescrizioni in cui gli organi di vigilanza vietano chiaramente il modello con un solo macchinista  – un solo agente in cabina – senza garanzie di soccorso immediato. Prescrizioni emesse nei confronti di Mercitalia Rail e alla IF che operano in quelle regioni, che impongono un’organizzazione in grado di “andare incontro ai soccorsi”.

A tutto questo si aggiunge la sentenza n. 28353/2021 della Cassazione, che ribadisce un principio fondamentale: se un’organizzazione del lavoro non è in grado di garantire il soccorso tempestivo, il datore di lavoro è responsabile penalmente.

E no, non basta una check list pre-partenza o una videocamera sul cruscotto per lavarsene le mani.

Per questo FAST-Confsal ha scritto una seconda nota, inviata il 17 novembre a RFI, ANSFISA, Ispettorato del Lavoro Nazionale e a tutte le Imprese Ferroviarie per chiarire ancora meglio: nessuna prescrizione tecnica esonera le IF – pubbliche o private – dall’obbligo inderogabile di tutelare i propri lavoratori. Anzi, chi ignora la questione, oggi, lo fa con piena consapevolezza dei rischi legali e morali che si assume.

La sicurezza non si improvvisa, non si subappalta e non si imposta a colpi di slide. Si costruisce. E si garantisce ascoltando chi vive il lavoro, ogni giorno, ogni notte. Perché i treni merci non si guidano dai palazzi in vetro.

Si guidano là fuori, nella realtà. E nella realtà, nessun lavoratore deve restare isolato in cabina.

Punto.

Ulteriori precisazioni in merito alla prescrizione RFI DTCA0011P20250000649 – Obblighi di tutela e responsabilità operative nel trasporto merci

Richiesta di riesame della Prescrizione di esercizio RFI –DTCA0011P20250000649relativa alla circolazione dei treni merci con agente solo

 

Categoria: Attualità

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Article by: Redazione