UNA VITTORIA STORICA PER I LAVORATORI DEL TPL

La Corte d’Appello di Roma conferma: ai servizi ausiliari per la mobilità si applica il R.D. 148/1931 con relative differenze economiche, non l’Allegato A del CCNL Autoferrotranvieri


Sentenza n. 3491/2026, pubblicata il 9 luglio 2026

C’è un giorno, nella vita professionale di chi si occupa di diritto del lavoro, in cui il proprio impegno smette di essere semplice attività tecnica e diventa storia. Per me, per i colleghi che hanno condiviso questa battaglia e per migliaia di lavoratori del trasporto pubblico locale italiano, quel giorno è il 9 luglio 2026, data in cui la Corte d’Appello di Roma, Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, ha pubblicato la sentenza n. 3491/2026, definendo in via definitiva d’appello una causa pilota che seguo e sostengo da anni.

Scrivo questo articolo in prima persona perché ritengo doveroso, verso chi mi legge e verso chi in questi anni si è affidato al mio lavoro, raccontare con chiarezza cosa è stato deciso, perché è importante, e quali conseguenze potrà avere per l’intero comparto del trasporto pubblico locale in Italia.

L’oggetto della causa: quale disciplina per i servizi ausiliari alla mobilità

Al centro del giudizio vi era una questione tanto tecnica quanto decisiva per i diritti economici e normativi di una intera categoria: quale disciplina normativa ed economica debba trovare applicazione nei confronti dei lavoratori inquadrati nella quarta area operativa, denominata “Servizi Ausiliari per la Mobilità”, del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori.

Da tempo sostengo, insieme al settore vertenziale del sindacato FAST Confsal, una tesi tecnico-giuridica precisa: questi lavoratori non devono essere disciplinati dall’Allegato A del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000, ma dal Regio Decreto 148/1931, la normativa storica che regola il rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, tramvie e servizi di trasporto in concessione. Una distinzione che appare tecnica, ma che nella sostanza incide direttamente su inquadramento, orario di lavoro, trattamento economico e tutele normative dei lavoratori interessati.

La CTU e il principio riconosciuto per la prima volta in Italia

Il punto di svolta di questo procedimento è stata la Consulenza Tecnica d’Ufficio, che per la prima volta in un giudizio italiano ha dato ragione, sul piano tecnico, alla tesi che sosteniamo da anni. La CTU ha infatti confermato la fondatezza che l’applicazione del R.D. 148/1931 in luogo dell’Allegato A del CCNL Autoferrotranvieri ai lavoratori dei servizi ausiliari alla mobilità, comporta una differenza non solo a livello di istituti normativi come ferie, comporto malattia/infortunio, disciplinare, inidoneità ecc…ma anche una diversa applicazione della contrattazione di secondo livello, con relative differenze economiche, riconoscendo così la correttezza dell’impostazione tecnico-giuridica elaborata nel corso del contenzioso.

La Corte d’Appello di Roma, presieduta dalla dott.ssa Vittoria Di Sario, in composizione collegiale con i consiglieri dott. Vincenzo Selmi e dott. Vito Riccardo Cervelli, ha recepito tale impostazione, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riconoscendo, per la prima volta in appello, le differenze economiche maturate dai lavoratori ricorrenti.

Nel dispositivo, la Corte ha condannato ATAC S.p.A. a corrispondere agli appellati importi specifici a titolo di differenze retributive, oltre alla rifusione integrale delle spese di lite del grado, comprensive di rimborso forfettario, IVA e CPA, ponendo altresì a carico della società le spese di CTU. Un dispositivo che non lascia margini di ambiguità: la tesi tecnica che abbiamo sostenuto è stata integralmente accolta.

Per la prima volta un giudice d’appello italiano riconosce, con il supporto di una CTU favorevole, il diritto dei lavoratori dei servizi ausiliari alla mobilità a essere disciplinati dal R.D. 148/1931, con conseguenti differenze economiche.

Il ruolo del settore vertenziale FAST Confsal

Questo risultato non nasce per caso. È il frutto di un lavoro tecnico-vertenziale lungo, rigoroso e faticoso, portato avanti dal settore vertenziale del sindacato FAST Confsal, di cui mi onoro di far parte in qualità di Tecnico del Diritto del Lavoro – https://francescocinelli.it.

Ho seguito personalmente l’impostazione tecnico-giuridica della causa, mettendo a disposizione l’esperienza maturata sul campo che mi eleva, senza falsa modestia, come uno dei massimi referenti in Italia sulla disciplina della normativa di riferimento del CCNL Autoferrotranvieri e del relativo Allegato A, nella convinzione che una interpretazione tecnicamente rigorosa della norma fosse l’unica strada per restituire ai lavoratori una serie di diritti sinora negati.

Un lavoro che si è sviluppato su più fronti: dall’analisi sistematica della normativa di settore, alla giurisprudenza consolidata, alla costruzione dell’impianto tecnico posto a fondamento del giudizio, fino al costante supporto/collaborazione ai legali che hanno patrocinato la causa, sia in primo grado che in appello che ringrazio per la professionalità e la determinazione con cui hanno portato avanti questo procedimento contro ATAC S.p.A..

Perché questa sentenza cambia le regole del gioco nel TPL italiano

Le ricadute di questa pronuncia vanno ben oltre il singolo procedimento. Si tratta di una causa pilota, e le cause pilota, per definizione, tracciano la strada per tutte le controversie analoghe che seguiranno. Ogni azienda di trasporto pubblico locale che impiega personale inquadrato nella c.d. quarta area operativa dei servizi ausiliari alla mobilità, dovrà ora confrontarsi con un precedente giurisprudenziale fortissimo, sorretto da una CTU tecnica che ha già vagliato la questione nel merito.

Per le aziende del comparto, questo significa la concreta possibilità di un adeguamento degli inquadramenti e dei trattamenti economici dei lavoratori interessati, con le eventuali conseguenti differenze retributive maturate e da maturare. Per i lavoratori, significa poter far valere, con maggiore forza contrattuale e processuale, un diritto pieno e non parziale, come altri hanno cercato di “scopiazzare”, che oggi trova per la prima volta un pieno riconoscimento in sede di appello.

Una battaglia che continua

Sono consapevole che una sentenza, per quanto favorevole, non chiude una vertenza collettiva di questa portata: apre piuttosto una nuova fase, fatta di ulteriori contenziosi, di richieste di adeguamento, di un confronto sindacale che dovrà tradurre questo principio giuridico in tutele concrete per tutti i lavoratori del settore. È una fase che affronterò, come consulente tecnico, insieme al settore vertenziale di FAST Confsal, con lo stesso rigore professionale e la stessa determinazione che hanno portato a questo risultato.

Credo fermamente che risultati come questo collochino FAST Confsal tra le organizzazioni sindacali più preparate e incisive in Italia sul terreno del contenzioso del lavoro: non per proclami, ma per la capacità dimostrata di costruire, caso dopo caso, un impianto tecnico-giuridico capace di reggere il vaglio di una Corte d’Appello e di una Consulenza Tecnica d’Ufficio e non solo.

IL sindacato Fast Confsal si dimostra ancora una volta una guida reale, concreta e virtuosa per la tutela dei diritti dei lavoratori, capace di garantire ai propri iscritti il supporto e necessario sotto ogni punto di vista, un sindacato composto da eccellenze professionali uniche nel settore.

Concludo questo articolo, che rimarrà nella storia del sindacato, col motto che mi accompagna da sempre:

Nanakorobi yaoki  七転び八起き “Cadi sette volte, rialzati otto.”

 

Dott. Francesco Cinelli

Tecnico del Diritto del Lavoro · HSE Manager Esperto · DPO Certificato · Docente-Formatore

francescocinelli.it

Categoria: Diario Sindacale

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