Una fiducia scritta nella Carta
Nell’ottobre 1946 la Terza Sottocommissione della Costituente vota un ordine del giorno netto: è urgente e indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia.
Il 14 gennaio 1947, in seduta plenaria della Commissione dei 75, Tupini, relatore della prima Sottocommissione, giustifica la scelta di disciplinare lo sciopero con un’immagine che oggi suona quasi profetica: l’esercizio del diritto di sciopero è “una specie di guerra portata sul piano sociale”, e se la Costituente ha sottratto il diritto di guerra alla volontà di un solo uomo, disciplinandolo con cura, altrettanta cura merita lo sciopero. La formula pulita proposta da Giuseppe Di Vittorio — segretario generale della CGIL e deputato comunista — “È assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero”, senza clausole di rinvio alla legge, passa quello stesso giorno con un ampio margine, 54 voti a 6.
Il 3 maggio 1947, davanti all’Assemblea plenaria, converge anche l’area liberale: per il deputato Guido Cortese, senza diritto di sciopero c’è la schiavitù del lavoro. Il 7 maggio Di Vittorio torna a insistere: chiede che l’Assemblea approvi il diritto di sciopero “puro e semplice”, senza restrizioni, compiendo un gesto di fiducia cosciente verso le masse lavoratrici. Negarlo, avverte, significherebbe che la Costituente non ha fiducia nel senso civico dei lavoratori italiani.
Tupini che chiede regole precise, Cortese che difende la dignità del lavoro, Di Vittorio che chiede fiducia nel popolo: tre voci diverse convergono, nell’arco di pochi mesi, sulla stessa conclusione. Non può essere un caso, ed è oggi quasi dimenticato: una democrazia sana non teme il dissenso organizzato, lo richiede. Sciopero, dissenso, manifestazione non sono eccezioni tollerate ai margini dell’ordine costituito: ne sono il fondamento.
La torsione di oggi: tre leve che convergono
La Commissione di Garanzia, nata nel 1990 come arbitro tecnico tra sciopero e altri diritti costituzionali (artt. 1, 2, 12 della L. 146/1990), ha allargato il proprio perimetro in due settori con lo stesso schema. Nella logistica, la delibera n. 26/88 dell’11 marzo 2026 ha esteso la 146/1990 all’intera filiera del trasporto merci su gomma, rompendo un orientamento trentennale; il 6 luglio, con la delibera n. 26/201, ha sanzionato fino a 15mila euro un’azienda per i blocchi dei Si Cobas di Pavia e Piacenza. Nel ferroviario, la Commissione ha adottato il 30 gennaio 2025, con la delibera n. 25/20, una regolamentazione provvisoria che ha ridefinito prestazioni indispensabili e fasce di garanzia nel Gruppo FS; i sindacati dei trasporti Fast Confsal, Orsa Ferrovie e Ugl Ferrovieri hanno presentato un’istanza sospensiva, ma sia il TAR del Lazio (5 marzo 2025) sia, in appello, il Consiglio di Stato (17 aprile 2025) hanno respinto la richiesta, mantenendo l’efficacia del provvedimento. I sindacati non si sono fermati e hanno proposto ricorso, il 30 luglio 2026 il TAR lo ha respinto, confermando in via definitiva le fasce di garanzia nei festivi e le nuove regole per l’Alta Velocità. Il paradosso: questa stretta arriva mentre il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, decidendo il 10 settembre 2025 su un reclamo del 2022 dell’Unione Sindacale di Base, ha già accertato tre violazioni della Carta sociale europea nella stessa legge 146/1990: la nozione troppo ampia di “servizi pubblici essenziali”, l’obbligo di dichiarare in anticipo la durata dello sciopero e, non ultimo, le franchigie e i periodi di rarefazione che vietano di scioperare in certe fasce dell’anno — la stessa logica, di segno opposto, che nel dibattito pubblico italiano viene invocata per delegittimare gli scioperi “di comodo”.
Il decreto sicurezza 2025 (D.L. 48/2025, conv. L. 80/2025) trasforma all’art. 14 la resistenza passiva dei picchetti — nota nel dibattito come “norma anti-Gandhi” — da illecito amministrativo a reato. Non astratto: il 20 giugno 2025 a Bologna, diecimila metalmeccanici in sciopero bloccano la tangenziale, e la Questura minaccia denunce di massa sulla base della norma.
Il decreto sicurezza 2026 (D.L. 23/2026, conv. L. 54/2026) estende all’art. 7 i poteri di perquisizione preventiva e l’accompagnamento coattivo fino a 12 ore; l’art. 9 trasforma l’omesso preavviso in illecito amministrativo con sanzione fino a 10mila euro, chiarendo che l’obbligo vale anche per chi organizza tramite gruppi chiusi, cioè buona parte dell’organizzazione sindacale di cortei e presidi.
Un’autorità di nomina parlamentare e due decreti-legge governativi: canali diversi, la stessa politica, lo stesso risultato.
Il terreno che regge la torsione
Due letture opposte convivono, e vale la pena metterle a confronto. La prima è quella della dottrina costituzionalistica, che non liquida la vicenda come polemica di parte ma la analizza sullo stesso piano toccato da Tupini in Costituente: il potere concentrato in un solo attore. Andrea Morrone, per l’AIC, vede nel decreto 2025 tre tensioni insieme: tra le fonti normative, tra Governo e Parlamento, tra autorità e libertà. Quirino Camerlengo la riassume in una formula che funziona da chiave di lettura per l’intero impianto securitario: il rischio di passare dalla sicurezza come mezzo all’ordine come fine in sé. Il dossier “Assalto alla Costituzione” dei Giuristi Democratici, presentato al Senato il 12 marzo 2026, arriva alla stessa conclusione sul decreto 2026: contesta la decretazione d’urgenza e il cosiddetto “Daspo giudiziario” per chi ha precedenti in manifestazione.
Il dibattito pubblico segue però una lettura diametralmente opposta, che sposta l’attenzione dal merito al calendario e alla responsabilità economica. Ad alimentarla sembra essere la stessa politica di governo, con dichiarazioni mirate a orientare l’opinione pubblica contro lo sciopero prima ancora che contro le sue rivendicazioni. È così che gli scioperi di venerdì, spesso alla vigilia di un ponte, o concentrati prima della franchigia estiva, vengono presentati come calcolo strumentale — un modo per allungarsi il weekend — più che come rivendicazione legittima. È una lettura che regge poco proprio nei settori a cui si applica più spesso questa critica, come nei trasporti: chi lavora in turni che coprono anche sabato e domenica non ha un weekend da allungare, e con ogni probabilità sarà comunque chiamato in servizio il giorno successivo allo sciopero, perdendo una giornata di retribuzione senza guadagnare nulla in termini di riposo. Un esempio lampante mostra la stessa logica applicata, in forma ancora più diretta, ai grandi eventi: nel maggio 2024 Salvini ha precettato lo sciopero ferroviario del 19-20 maggio, e il suo stesso ministero ha dichiarato apertamente il motivo — la decisione era “maturata soprattutto in vista dell’importante weekend per gli appassionati di Formula 1”, in coincidenza con il Gran Premio di Imola e l’afflusso atteso di 200mila persone. È un uso della precettazione che si misura male con lo standard fissato dalla stessa legge 146/1990: l’art. 8 la riserva ai casi di “fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati” — vita, salute, libertà di circolazione — non alla fluidità di un weekend sportivo. Non era nemmeno un episodio isolato: nei mesi precedenti Salvini aveva già fatto ricorso allo stesso strumento contro altri scioperi del trasporto pubblico, un utilizzo talmente ricorrente da apparire più simile a un deterrente ordinario che a una misura d’emergenza pensata per casi eccezionali. Anche qui il calendario e il turismo, più che il merito della protesta dei lavoratori, diventano il terreno su cui si gioca la sua legittimità.
Se il calendario è un modo per delegittimare lo sciopero, il portafoglio è l’altro: a luglio 2026 il vicepremier Matteo Salvini ha rilanciato, a Sky TG24, la proposta di una cauzione economica per chi organizza manifestazioni: “risponde di quello che accade in quell’evento”. Proposta politica, non ancora legge, e con più di qualche problema di costituzionalità. Ma tocca comunque il nervo scoperto della questione: l’esercizio di un diritto costituzionale non può essere subordinato al pagamento di una somma di denaro. Il rilievo non viene solo dai sindacati: il costituzionalista Alfonso Celotto ha osservato che l’art. 17 Cost. ammette limiti alla libertà di riunione solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica, non per ragioni economiche: introdurre una cauzione significherebbe subordinare per legge una libertà fondamentale a un versamento in denaro che la Carta non prevede.
La dottrina resta confinata al dibattito accademico. La narrazione del calcolo strumentale, invece, prepara il terreno culturale su cui le restrizioni attecchiscono: se lo sciopero è percepito come furbizia calendariale, un vezzo di chi non ha voglia di lavorare o peggio un privilegio di alcuni lavoratori su altri, allora comprimerlo sembra buon senso più che un problema democratico.
Una pentola a pressione senza valvole di sfogo
Il combinato disposto tra l’opinione pubblica e le tre leve viste finora restringe lo stesso spazio: quello in cui il conflitto sociale, invece di essere occultato, si esprime in forme regolate. Comprimere insieme sciopero, picchetto e manifestazione non elimina il conflitto: lo priva dei canali che finora gli hanno impedito di degenerare.
Una società è un sistema in pressione: il malessere sociale non scompare chiudendo le valvole legali, si accumula. Quando i canali regolati si restringono, il conflitto non si spegne: si sposta verso forme meno prevedibili, meno negoziabili. La sicurezza invocata per giustificare la stretta rischia di produrre, nel medio periodo, l’instabilità che dice di voler prevenire.
Tornare allo spirito dell’articolo 40
I Costituenti scelsero per l’art. 40 la formula più netta possibile, ma non evitarono una riserva di legge: lo sciopero si esercita “nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Proprio qui si annida l’obiezione più ovvia a tutto questo pezzo: se la Costituzione stessa subordina lo sciopero alla legge, le restrizioni di oggi non sono forse legittime per definizione?
Non lo sono, per un motivo preciso. Quella riserva è una garanzia procedurale, non una delega in bianco: solo il Parlamento, con legge ordinaria discussa pubblicamente, può regolare l’esercizio dello sciopero, e solo per renderlo compatibile con altri diritti, non per svuotarne il nucleo essenziale. Le restrizioni recenti, però, non passano quasi mai da lì. Un’autorità amministrativa indipendente ridefinisce, con proprie delibere di orientamento, l’ambito di applicazione di una legge del 1990; due decreti-legge del Governo producono effetti immediati dal giorno della pubblicazione, prima ancora che il Parlamento possa discuterli: la conversione arriva solo dopo, entro 60 giorni per obbligo costituzionale, e spesso compressa da un voto di fiducia che ne riduce il dibattito reale. La “legge che regola” lo sciopero, così, cede il passo a strumenti più rapidi e meno legittimati democraticamente, ed è questo, prima ancora della compressione in sé, a tradire il disegno dei Costituenti: sapevano cosa succede a una società privata dei propri strumenti di dissenso organizzato, e per questo vollero che a deciderne i limiti fosse il Parlamento, non un atto più veloce e meno esposto al confronto pubblico.
Rivendicare oggi sciopero e diritto di manifestare non significa opporsi alla sicurezza pubblica o al mercato. Significa ricordare a chi governa una cosa semplice: un Paese senza valvole di sfogo non è più sicuro. È solo più silenzioso, fino a quando non lo è più.
Bibliografia
Fonti costituzionali e lavori preparatori
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 17, 21, 40
- Atti dell’Assemblea Costituente / Commissione per la Costituzione, seduta plenaria del 24 ottobre 1946
- Atti della Commissione per la Costituzione, seduta plenaria del 14 gennaio 1947 (Tupini, Di Vittorio, votazione)
- Atti dell’Assemblea Costituente, seduta del 3 maggio 1947 (Cortese)
- Atti dell’Assemblea Costituente, seduta del 7 maggio 1947 (Di Vittorio)
Normativa
- 12 giugno 1990, n. 146 — artt. 1, 2, 12
- 11 aprile 2000, n. 83 (modifiche alla L. 146/1990)
- L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. L. 9 giugno 2025, n. 80 (“decreto sicurezza 2025”) — art. 14
- L. 24 febbraio 2026, n. 23, conv. L. 24 aprile 2026, n. 54 (“decreto sicurezza 2026”) — artt. 7 e 9 — G.U. n. 95 del 24/4/2026
Fonti istituzionali
- TAR Lazio, sentenza n. 18287/2025, sulla distinzione tra delibere di moral suasion e provvedimenti vincolanti della Commissione di Garanzia (richiamata in “La condotta antisindacale nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali”, Rivista Labor)
- Commissione di Garanzia, delibera n. 26/88 dell’11/3/2026, comunicato 17/3/2026, delibera n. 26/201 del 6/7/2026, intervento su fermo TrasportoUnito 20-25/4/2026
- Commissione di Garanzia, delibera n. 20/25 del 3/2/2025 (regolamentazione provvisoria Gruppo FS, adottata il 30/1/2025); TAR Lazio, ordinanza 5/3/2025, e Consiglio di Stato, ordinanza 17/4/2025 (rigetto sospensiva su ricorso Orsa Ferrovie, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal)
- TAR Lazio, sentenza di merito 1/8/2026 (rigetto definitivo, fasce di garanzia festivi e regole Alta Velocità)