Quando leggo una pronuncia come quella del Tribunale di Genova, sezione Lavoro, n. 421/2026 del 19 marzo scorso, non la leggo mai come un episodio isolato. La leggo come l’ennesima tappa di un percorso che il nostro ordinamento sta costruendo, sentenza dopo sentenza, per colmare un vuoto che la Costituzione ha lasciato aperto da quasi ottant’anni: quello dell’attuazione dell’articolo 39. E la vicenda genovese, nella sua apparente tecnicità, mi offre lo spunto per tornare su un tema che seguo da tempo nella mia attività di consulente e di tecnico del diritto del lavoro: chi ha davvero titolo per derogare, in peggio, alle tutele collettive dei lavoratori.
Il caso, in breve, riguarda un accordo di prossimità stipulato ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 138/2011 da un’associazione datoriale insieme a UIL, con un passaggio di CCNL applicato che i giudici hanno ritenuto peggiorativo sul piano economico-normativo, e senza la previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori. Il Tribunale ha respinto l’opposizione al decreto emesso nel procedimento ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, promosso da Filcams-CGIL, confermando la natura antisindacale della condotta.
L’articolo 14 dello Statuto come argine, non come formalità
Il primo punto su cui mi soffermo è quello che, nella mia esperienza, viene troppo spesso sottovalutato: l’articolo 14 della legge 300/1970 non è una norma di principio priva di conseguenze pratiche. Il giudice genovese lo ha applicato nella sua funzione più concreta, qualificando come illegittima forma di sostegno a un’organizzazione sindacale la stipula di accordi con soggetti il cui requisito di rappresentatività comparativa risulti inesistente o non accertato. È un principio che ho visto applicare anche in altri contesti che seguo professionalmente, dal trasporto pubblico locale al terziario: quando un datore di lavoro sceglie come controparte negoziale un soggetto sindacale minoritario proprio per ottenere condizioni più favorevoli a sé, non esercita una legittima libertà contrattuale, ma altera l’equilibrio che l’ordinamento sindacale è chiamato a proteggere.
Il filo che parte dall’articolo 39 della Costituzione
Il vero cuore della questione, però, per me resta l’articolo 39 della Costituzione. Il testo costituzionale, come è noto, immagina un sistema di sindacati registrati, dotati di personalità giuridica, capaci di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes attraverso una rappresentanza proporzionale ai propri iscritti. Quel disegno, per la nota resistenza del mondo sindacale a sottoporsi al controllo statale previsto dalla seconda parte della norma, non è mai stato attuato. Da qui nasce un problema che il legislatore e la giurisprudenza si trascinano da decenni: come selezionare, in assenza del meccanismo costituzionale, i soggetti sindacali cui riconoscere prerogative e poteri negoziali ulteriori rispetto agli altri.
La Corte Costituzionale ha affrontato questo nodo in più occasioni, e le sue pronunce disegnano una linea che considero coerente e che ritrovo, con chiarezza, anche nel ragionamento del Tribunale di Genova. Già con le sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988 e n. 30 del 1990, la Consulta ha riconosciuto la legittimità di una selezione tra sindacati, a condizione che avvenga sulla base di criteri ragionevoli e non arbitrari, restando ferma la libertà di organizzazione sindacale garantita dal primo comma dell’articolo 39.
Il passaggio più significativo, a mio avviso, è quello della sentenza n. 231 del 2013, con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori nella parte in cui condizionava la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali alla sola partecipazione alla stipula del contratto collettivo applicato. La Corte ha ravvisato in quel criterio un vulnus ai principi di ragionevolezza e pluralismo sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, perché un simile meccanismo può essere piegato ad escludere dal tavolo negoziale organizzazioni dotate di effettiva rappresentatività. È esattamente lo stesso vulnus che io vedo riemergere quando un’impresa sceglie come interlocutore un sindacato di rappresentatività comparativa marginale per sottoscrivere un accordo di prossimità peggiorativo.
A questo percorso si è aggiunta, più di recente, la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025, con cui la Corte è tornata sull’articolo 19 dello Statuto affermandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente che le rappresentanze sindacali aziendali si costituiscano, per iniziativa dei lavoratori, anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto applicato. Anche in quella pronuncia la Corte richiama espressamente gli articoli 3 e 39 della Costituzione, ed è la stessa nozione di rappresentatività comparativa su base nazionale che il Tribunale di Genova utilizza per negare legittimazione alla UIL su questa specifica vicenda, riconoscendola invece a Filcams-CGIL.
La contrattazione di prossimità non può diventare una scorciatoia
Trovo particolarmente utile la lettura che il giudice genovese offre dell’articolo 8 del decreto-legge 138/2011. La norma consente ai contratti di prossimità, aziendali o territoriali, di derogare anche in peggio a previsioni di legge e di contratto collettivo nazionale, ma soltanto quando siano sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze aziendali. È una lettura che condivido pienamente: la deroga in pejus non può essere legittimata dalla semplice sottoscrizione formale di un accordo, se la controparte sindacale non possiede il grado di rappresentatività che la norma presuppone come garanzia di reale contrappeso negoziale.
A questo si aggiunge, nel caso genovese, la violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera c), e comma 5, del decreto legislativo 25/2007, di recepimento della direttiva 2002/14/CE. Il datore di lavoro che modifica il contratto collettivo applicabile e stipula un accordo di prossimità senza coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori interessate non commette una semplice irregolarità procedurale: nella lettura del Tribunale, integra una condotta antisindacale a tutti gli effetti.
Il filo conduttore, per chi come me si occupa quotidianamente di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva nel trasporto pubblico e in altri settori, è sempre lo stesso: la rappresentatività comparativa su base nazionale non è un tecnicismo, ma il presidio attraverso cui il nostro ordinamento, in assenza dell’attuazione integrale dell’articolo 39 della Costituzione, prova a garantire che il pluralismo sindacale non si trasformi in un pretesto per il dumping contrattuale.
Una riflessione conclusiva
Continuo a pensare che la vera partita, dietro a pronunce come questa, riguardi il modo in cui il nostro sistema sindacale sceglie di misurarsi con la propria stessa rappresentatività, ora che la Corte Costituzionale ha più volte sollecitato il legislatore a intervenire con una riscrittura organica della materia. Fino a quel momento, sentenze come quella del Tribunale di Genova continueranno a fare da supplenza, applicando in concreto i principi di ragionevolezza e pluralismo che gli articoli 3 e 39 della Costituzione impongono, e impedendo che accordi sottoscritti da sigle minoritarie possano peggiorare le condizioni di lavoratrici e lavoratori senza un reale contraddittorio sindacale. È un presidio che, nella mia attività, considero irrinunciabile.