Una misura necessaria, alla luce del Testo Unico 81/2008, perché la tragedia di Milano non si ripeta
Nell’ambito della mia attività di tecnico presso la Segreteria Nazionale di FAST Confsal, mi occupo quotidianamente delle condizioni di lavoro e di sicurezza del personale viaggiante del trasporto pubblico locale, e in particolare del comparto tranviario, disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri. È in questa veste che ho avuto modo di esaminare la nota ANSFISA prot. U. n. 0027998 del 27 maggio 2026, con cui la Direzione Generale per la Sicurezza dei Sistemi di Trasporto a Impianti Fissi e l’Operatività Territoriale dispone, nei confronti di tutti gli esercenti dei sistemi di trasporto tranviario, l’installazione di idonei dispositivi di vigilanza del conducente vigilante attivo e/o uomo morto su tutto il materiale rotabile in esercizio sul territorio nazionale.
Il provvedimento nasce da un’istruttoria avviata da ANSFISA già con la precedente nota prot. U. n. 0014906 del 19 marzo 2026, con cui l’Agenzia aveva richiesto a tutte le società esercenti la documentazione relativa ai dispositivi di vigilanza installati sui propri veicoli. La ricognizione, come si legge nel documento, ha fatto emergere “una situazione molto eterogenea” sul territorio nazionale e, in molti casi, l’assenza totale di tali sistemi. Da qui la decisione di omogeneizzare l’applicazione di queste tecnologie, o di metodologie equivalenti, su tutte le reti tranviarie del Paese, fissando al 30 settembre 2026 il termine per la trasmissione dei progetti di adeguamento, corredati dalla relativa analisi dei rischi ai sensi del decreto ANSFISA-MIT n. 82216 del 29 dicembre 2023.
Perché questa misura non è solo tecnica, ma di tutela della persona
Da tecnico HSE, prima ancora che da rappresentante sindacale, non posso leggere questo provvedimento se non in stretta correlazione con i principi cardine del D.Lgs. 81/2008. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro impone al datore di lavoro, agli articoli 15, 17 e 28, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli connessi a un malore improvviso durante lo svolgimento di mansioni che comportano, come nel caso della guida di un tram, la responsabilità diretta sull’incolumità di decine di persone e di adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali idonee a eliminarli o, quando ciò non sia possibile, a ridurli al minimo.
Un dispositivo di vigilanza attiva non è, in questa prospettiva, un semplice accessorio tecnologico: è una misura di prevenzione nel senso più pieno del termine, capace di intervenire proprio nel momento in cui viene meno la capacità di controllo del lavoratore alla guida, per malore, per un evento improvviso o per un calo di vigilanza. È il principio stesso dell’articolo 2087 del Codice Civile, richiamato e attualizzato dal Testo Unico, che chiede al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica non solo del lavoratore, ma nel trasporto pubblico anche di chi a quel lavoratore si affida ogni giorno salendo su un tram.
La lezione di Milano non può restare inascoltata
Il pensiero, nello scrivere queste righe, va inevitabilmente al drammatico incidente del 27 febbraio 2026, quando il tram della linea 9 di ATM, a Milano, dopo un malore improvviso del conducente, è deragliato in viale Vittorio Veneto schiantandosi contro un edificio, causando la morte di due persone e il ferimento di oltre cinquanta passeggeri. Le prime ricostruzioni medico-legali avrebbero confermato quanto tutti noi, operatori del settore, temevamo: una perdita di coscienza improvvisa e non prevenibile in sé, ma le cui conseguenze più gravi avrebbero forse potuto essere evitate, o quantomeno fortemente attenuate, dalla presenza di un sistema di blocco automatico pienamente efficace.
È proprio davanti a fatti come questo che il ruolo della prevenzione, e con essa quello di chi si occupa di tutela dei lavoratori e di sicurezza degli impianti, assume tutto il suo peso. La disposizione ANSFISA rappresenta un passo importante e atteso, ma dovrà tradursi in adeguamenti reali, verificabili e tempestivi da parte di tutti gli esercenti, senza le eterogeneità e le lacune che la stessa Agenzia ha rilevato nella sua istruttoria. Per i mezzi più datati, e in particolare per il materiale storico ancora in servizio di linea, penso alle vetture ultracentenarie che ancora oggi solcano i binari di diverse città italiane, l’adeguamento tecnico non potrà essere derogato in nome della sola tutela del valore storico del mezzo: la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri viene prima di ogni altra considerazione.
L’impegno di FAST Confsal
Come tecnico della Segreteria Nazionale, seguirò con attenzione l’attuazione concreta di questo provvedimento presso le aziende esercenti con cui la nostra organizzazione sindacale interloquisce, affinché il termine del 30 settembre 2026 non resti una scadenza formale, ma diventi l’occasione per un reale investimento sulla sicurezza del personale viaggiante. Il nostro auspicio, che è insieme un impegno professionale e personale, sarà che l’applicazione piena e omogenea di questi dispositivi possa contribuire a evitare che tragedie come quella di Milano abbiano a ripetersi, restituendo ai lavoratori del trasporto pubblico e ai cittadini che ogni giorno si affidano a tram e vetture storiche la sicurezza che meritano!
