QUANDO LA VIRTÙ DELL’IMPRESA DISARMA LA SANZIONE: I MODELLI DI AUTOTUTELA ALLA LUCE DEL CASO DI MILANO

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

Come le condotte riparatorie e organizzative possono incidere sulla responsabilità amministrativa degli enti


Un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, depositato lo scorso 30 giugno, offre uno spunto di riflessione che va ben oltre il caso specifico da cui trae origine. Il decreto conferma l’archiviazione di un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001, valorizzando in modo esplicito le condotte riparatorie e organizzative poste in essere dall’ente coinvolto nel corso delle indagini. Si tratta di un segnale importante per tutte le imprese che devono confrontarsi, quotidianamente, con la gestione del rischio di responsabilità amministrativa da reato.

Il fatto: una società che ha scelto di rimediare

Il caso trae origine da una duplice contestazione mossa nei confronti di una società: da un lato reati tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000, dall’altro il correlato illecito amministrativo dipendente da reato previsto dal D.Lgs. 231/2001. Una situazione tutt’altro che rara nella prassi applicativa: quando un fatto di reato tributario coinvolge l’ente, si apre quasi automaticamente anche il fronte 231, con il rischio di una doppia risposta sanzionatoria per la medesima vicenda sostanziale.

Ciò che rende questo caso degno di nota non è la contestazione in sé, ma la reazione dell’impresa. Nel corso delle indagini la società ha definito integralmente la propria posizione tributaria e ha posto in essere una serie di condotte che la Procura ha definito riparatorie e organizzative: l’internalizzazione di lavoratori precedentemente esternalizzati, la revisione dei rapporti con i fornitori e l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

 

Il caso di riferimento

Con provvedimento del 30 giugno 2026, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano ha confermato l’archiviazione di un procedimento ex D.Lgs. 231/2001, ritenendo che le condotte riparatorie e organizzative poste in essere dalla società coinvolta — internalizzazione di rapporti di lavoro precedentemente esternalizzati, revisione della filiera dei fornitori e aggiornamento del MOG “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” — avessero già assorbito integralmente la funzione preventiva e rieducativa della sanzione.

 

Perché la questione è tecnicamente rilevante

Il doppio binario sanzionatorio e l’art. 21-ter D.Lgs. 74/2000

Il provvedimento si innesta su un tema centrale nel diritto penale dell’impresa: il cosiddetto doppio binario sanzionatorio, ovvero la possibilità che uno stesso fatto generi, in astratto, tre distinte risposte punitive — la sanzione penale sulla persona fisica, la sanzione tributaria connessa all’imposta evasa e la sanzione amministrativa 231 a carico dell’ente. Il nuovo art. 21-ter del D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, ha codificato una clausola compensativa che impone al giudice di tenere conto delle sanzioni già irrogate in via definitiva, proprio per evitare che la somma delle risposte punitive diventi complessivamente sproporzionata.

Nel caso in esame, la Procura ha spinto questo ragionamento fino alle sue conseguenze più coerenti: se le condotte riparatorie e la definizione tributaria hanno già assorbito la funzione preventiva e rieducativa che la sanzione 231 dovrebbe svolgere, applicare comunque quest’ultima significherebbe punire due volte la stessa sostanza, in contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale che la giurisprudenza, anche di legittimità, ha progressivamente valorizzato.

Dalla sanzione pecuniaria alla proporzionalità della risposta

Vale la pena sottolineare un passaggio con una ricaduta operativa immediata per chi si occupa di compliance aziendale: la valutazione di proporzionalità nella commisurazione della sanzione pecuniaria ex D.Lgs. 231/2001 non può prescindere dalle condotte riparatorie e organizzative poste in essere dall’ente dopo il fatto, quando queste incidono sugli stessi interessi che la sanzione dovrebbe tutelare. Non si tratta di una semplice attenuante generica, ma di un criterio che può condurre, come in questo caso, all’azzeramento integrale della sanzione.

I modelli di autotutela a disposizione delle imprese

Il caso milanese offre una mappa concreta degli strumenti virtuosi di autotutela che un’impresa può attivare per contenere, e in alcuni casi azzerare, la propria esposizione sanzionatoria. Non si tratta di adempimenti isolati, ma di un sistema integrato che, se attivato tempestivamente, può fare la differenza tra una sanzione pesante e un’archiviazione.

  • Aggiornamento tempestivo del Modello 231 — la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo subito dopo l’emersione di una criticità, e non solo in sede di adozione iniziale, dimostra che l’ente considera il Modello uno strumento vivo e non un adempimento cartaceo.
  • Regolarizzazione sostanziale dei rapporti di lavoro — l’internalizzazione di attività precedentemente esternalizzate in modo irregolare rimuove alla radice il fattore di rischio che aveva favorito l’illecito.
  • Revisione della filiera dei fornitori — l’introduzione di controlli più stringenti nella selezione e nel monitoraggio dei fornitori riduce il rischio di infiltrazione di condotte illecite lungo la catena di fornitura.
  • Definizione integrale della posizione tributaria — l’adempimento spontaneo delle obbligazioni fiscali, anche in corso di indagine, incide sulla valutazione complessiva della condotta post-fatto dell’ente.
  • Ravvedimento operoso e condotte riparatorie documentate — azioni concrete e verificabili, non generiche dichiarazioni di intenti, sono l’elemento che consente all’autorità giudiziaria di apprezzare l’effettiva discontinuità rispetto al fatto contestato.
  • Rafforzamento dell’Organismo di Vigilanza — un OdV dotato di poteri di controllo effettivi e di un flusso informativo costante con il vertice aziendale rende il Modello 231 credibile agli occhi degli inquirenti.
  • Formazione e diffusione della cultura di compliance — il coinvolgimento di lavoratori, quadri e rappresentanze sindacali nella comprensione delle procedure 231 rafforza l’effettività del Modello e ne facilita l’applicazione quotidiana.

È significativo che, tra gli attori che contribuiscono a diffondere questa cultura della compliance, vi siano anche alcunele organizzazioni sindacali di categoria. Realtà come FAST Confsal, con la quale ho il piacere e l’onore di collaborare come tecnico della Segreteria Nazionale, attraverso l’attività di rappresentanza, di formazione professionale, tramite la produzione di materiali/contenuti informativi e formativi rivolti ai lavoratori, contribuiscono a far percepire i Modelli 231 non come un tecnicismo riservato agli uffici legali, ma come una garanzia diffusa di legalità e correttezza nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore del trasporto pubblico.

Una riflessione conclusiva

Il caso milanese conferma un principio ormai consolidato: il Modello 231 non è un adempimento da custodire in un cassetto, ma uno strumento vivo che, se aggiornato tempestivamente e in modo credibile dopo un evento critico, può incidere in modo determinante sulla responsabilità dell’ente, fino ad azzerarla.

Le imprese che investono nella costruzione e nell’aggiornamento continuo dei propri modelli di autotutela — dal Modello 231 alla revisione delle filiere, dalla formazione al rafforzamento degli organismi di controllo interno — trasformano un costo di conformità in una leva reale di protezione del patrimonio e della reputazione aziendale.

La lezione più rilevante che se ne trae è di metodo: non attendere l’apertura di un procedimento per intervenire, ma reagire in tempo utile, quando la virtù organizzativa è ancora in grado di disarmare la sanzione.

Categoria: Lavoro & Diritto

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Article by: Francesco Cinelli