LA RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE CAMBIA VOLTO: LA CONSULTA APRE, IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA DISCIPLINA LA PROVA

DIRITTO SINDACALE  ·  ARTICOLO 19 ST. LAV.

Dalla sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale al decreto n. 10885 del 27 agosto 2026: come cambia l’accesso alla costituzione delle RSA e perché questa evoluzione riguarda, in prospettiva, anche i sindacati minori


Seguo da tempo, anche per la mia attività di tecnico del diritto del lavoro l’evoluzione che sta interessando l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori dopo la sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale. Con il decreto n. 10885 del 27 agosto 2026, il Tribunale di Civitavecchia offre una delle prime applicazioni pratiche di quella pronuncia, ed è un provvedimento che merita attenzione non perché smentisca l’apertura voluta dalla Consulta, ma perché ne definisce con rigore i confini probatori.

Il quadro normativo di partenza

L’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 disciplinava originariamente la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali attorno a due criteri: l’affiliazione alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (lettera a) e la sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva (lettera b). Il referendum abrogativo del 1995, recepito dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, ha cancellato la lettera a) e ha eroso parte della lettera b), lasciando come unico presupposto la sottoscrizione del contratto collettivo applicato in azienda. Per trent’anni, la sigla del CCNL è stata la chiave d’accesso quasi esclusiva alle tutele del Titolo III dello Statuto.

La sentenza n. 156/2025 della Corte costituzionale

La questione è arrivata alla Corte costituzionale grazie al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, chiamato a decidere su un ricorso ex articolo 28 St. Lav. promosso da ORSA – Settore Autoferrotranvieri TPL contro il diniego opposto da un’azienda di trasporto pubblico alla costituzione di una RSA, in assenza di sottoscrizione del contratto collettivo applicato. Il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, per contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione, ritenendo che il solo criterio della firma cristallizzasse rapporti di forza sindacale ormai risalenti, comprimendo il pluralismo sindacale.

Con la sentenza n. 156 del 30 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, St. Lav. nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accanto – e non in sostituzione – del criterio della sottoscrizione del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva.

La Consulta, tuttavia, non ha introdotto un automatismo: la rappresentatività comparata nazionale va provata “in concreto”, con riferimento al settore produttivo dell’unità in cui si intende costituire la RSA. Un richiamo, questo, che riprende l’articolo 8, comma 1, del d.l. n. 76/2025, laddove lega le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle loro “rappresentanze sindacali operanti in azienda”.

Le prime applicazioni di merito

Una prima indicazione era già arrivata dal Tribunale di Perugia che, con decreto del 16 gennaio 2026, aveva rigettato il ricorso ex articolo 28 promosso da un sindacato aderente a Confsal, escludendo la condotta antisindacale del datore di lavoro proprio perché la maggiore rappresentatività comparata non era stata dimostrata con riguardo al settore specifico in cui operava l’azienda resistente. Un primo segnale, dunque, che la sentenza 156/2025 non equivale a un lasciapassare automatico, ma impone comunque una verifica puntuale, circoscritta al perimetro produttivo rilevante.

Il decreto del Tribunale di Civitavecchia n. 10885/2026

Il caso deciso a Civitavecchia riguarda un ricorso ex articolo 28 St. Lav. proposto contro la società erogatrice dei servizi di sicurezza presso l’aeroporto di Fiumicino, che aveva negato la costituzione di una RSA al sindacato ricorrente. Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo non dimostrato il presupposto essenziale richiesto dal nuovo articolo 19: la maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale, verificata nel perimetro settoriale rilevante, ossia quello della sicurezza aeroportuale e del trasporto aereo, e non genericamente predicata come consistenza sindacale complessiva.

Ciò che rende questo decreto particolarmente istruttivo è l’elenco degli elementi che il giudice ha ritenuto mancanti in atti, e che delineano oggi lo standard probatorio richiesto a qualunque sindacato intenda costituire una RSA facendo leva sul nuovo criterio:

  • il numero di iscritti nel comparto del trasporto aereo;
  • la presenza effettiva nel settore della sicurezza aeroportuale;
  • la diffusione territoriale del sindacato in quello specifico comparto;
  • il ruolo svolto nella contrattazione collettiva pertinente a quel settore.

Ne emerge una nozione di rappresentatività comparata che definirei “qualificata”: non basta una proiezione nazionale genericamente rivendicata, né il richiamo alla propria storia o alla propria consistenza associativa complessiva; occorre una consistenza effettiva, verificabile e circostanziata proprio nella categoria e nel settore produttivo in cui si intende operare.

Un criterio che cambia natura: da presunzione a prova

Il filo che lega la sentenza 156/2025 e le sue prime applicazioni di merito – Perugia prima, Civitavecchia ora – mi pare evidente: il criterio della rappresentatività sta transitando da una logica presuntiva e formale, ancorata alla sola sottoscrizione del contratto collettivo o all’appartenenza confederale storica, verso una logica sostanziale e probatoria, fondata su elementi concreti e verificabili.

È, a mio avviso, un’evoluzione che apre una finestra più democratica per i sindacati minori e per le sigle non firmatarie del contratto applicato: chi riesce a documentare un radicamento reale in un settore – iscritti, presenza organizzativa, diffusione territoriale, partecipazione alla contrattazione pertinente – può oggi accedere alle tutele del Titolo III dello Statuto anche senza essere parte del tavolo negoziale storico.

 È il superamento di un monopolio rappresentativo che per decenni ha escluso realtà sindacali comunque significative sul piano dei consensi.

Questa apertura, però, non equivale a un abbassamento della soglia di accesso: al contrario, sposta l’onere là dove deve stare, cioè sulla capacità del sindacato di dimostrare, con dati e non con affermazioni generiche, la propria effettiva rappresentatività nel perimetro rilevante. È una lettura che, correttamente, la stessa Corte costituzionale aveva lasciato affinare alla giurisprudenza di merito, non avendo essa stessa introdotto una disciplina di dettaglio sui criteri di misurazione, compito che resta anche del legislatore.


Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
  • Artt. 3 e 39 della Costituzione
  • D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (recepimento referendum abrogativo)
  • Art. 8, comma 1, D.L. n. 76/2025
  • Corte Cost., sent. n. 231/2013 (precedente richiamato in motivazione)
  • Corte Cost., sent. n. 156/2025, 30 ottobre 2025 (giudice a quo: Trib. Modena, ric. ORSA – Settore Autoferrotranvieri TPL)
  • Trib. Perugia, decreto 16 gennaio 2026
  • Trib. Civitavecchia, decreto n. 10885 del 27 agosto 2026

Categoria: Lavoro & Diritto

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Article by: Francesco Cinelli