Il tema del rapporto tra sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, ordine di reintegra e persistenza del diritto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) richiede una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento, prima di poter analizzare correttamente la portata del nuovo principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24981/2026 del 5/9/2026.
L’evoluzione normativa della tutela contro la disoccupazione involontaria
La disciplina previdenziale a sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria ha attraversato, nell’ultimo trentennio, una stratificazione normativa che è opportuno ripercorrere in sintesi, poiché i principi elaborati in relazione ai singoli istituti mantengono rilevanza ermeneutica anche rispetto alla disciplina attuale.
a) La legge n. 223/1991. L’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (“Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”) ha introdotto l’indennità di mobilità, destinata ai lavoratori coinvolti in licenziamenti collettivi o procedure di riduzione del personale, in un sistema che affiancava tale prestazione all’indennità ordinaria di disoccupazione allora regolata dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.
b) La legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero). L’art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha operato un primo riordino organico, istituendo l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) e la Mini-ASpI in sostituzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, e disponendo, al comma 71, l’abrogazione progressiva dell’indennità di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991, abrogazione poi divenuta definitiva a decorrere dal 1° gennaio 2017.
c) Il decreto legislativo n. 22/2015 (Jobs Act). In attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”) ha istituito, con l’art. 1, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che sostituisce ASpI e Mini-ASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015. L’art. 14 del medesimo decreto rende applicabili alla NASpI, in quanto compatibili, le disposizioni già dettate in materia di ASpI dalla legge n. 92/2012.
d) Gli interventi successivi. La disciplina è stata oggetto di ulteriori modifiche, tra cui quelle introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha eliminato il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti la cessazione, e dalla legge di bilancio 2025, che ha inciso sui requisiti di accesso.
Sul piano della legittimità costituzionale, si segnala inoltre la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 22/2015, nella parte relativa all’obbligo di restituzione dell’anticipazione NASpI, di cui l’INPS ha dato attuazione con circolare n. 36/2025.
Il presupposto costante, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, resta l’involontarietà dello stato di disoccupazione: è su tale requisito che si è concentrata l’elaborazione giurisprudenziale relativa ai casi di licenziamento dichiarato illegittimo con ordine di reintegra.
Il principio di diritto: persistenza del diritto alla NASpI fino all’effettivo ripristino del rapporto
La pronuncia giudiziale di illegittimità del licenziamento e il conseguente ordine di reintegra, ai sensi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012, non determinano di per sé la cessazione del diritto alla NASpI.
Il requisito dell’involontarietà dello stato di disoccupazione permane infatti fino al momento in cui il rapporto di lavoro sia effettivamente e concretamente ripristinato, restando irrilevante, a tal fine, un’eventuale inerzia del lavoratore nel dare esecuzione all’ordine giudiziale.
| Principio di diritto (Cass. n. 24981/2026): il diritto alla NASpI non decade per il solo effetto della pronuncia giudiziale che dichiara illegittimo il licenziamento e dispone la reintegra, ma permane finché il rapporto di lavoro non venga effettivamente e concretamente ripristinato, anche in ipotesi di inerzia del lavoratore nell’esecuzione della reintegra. |
Il caso era quello di due lavoratori licenziati nel 2016 nell’ambito di una procedura collettiva L. 223/91 che poi ottennero dal Tribunale di Milano l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione e l’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18. Entrambi, tuttavia, esercitarono l’opzione per le quindici mensilità sostitutive della reintegrazione, determinando così la cessazione del rapporto.
Nel frattempo avevano percepito la NASpI. L’INPS ne chiese la restituzione per il periodo dicembre 2016-aprile 2018 e ne sospese l’erogazione dal maggio successivo, ritenendo venuto meno lo stato di disoccupazione involontaria. I lavoratori agirono quindi in giudizio per conservare il trattamento, ma persero sia in primo grado sia in appello. Proposto ricorso, hanno ottenuto la cassazione con rinvio della decisione, limitatamente al diritto alla NASpI maturato fino all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Nella motivazione, la Sezione lavoro ricorda che con le sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025 le Sezioni Unite avevano stabilito che il diritto alla prestazione previdenziale viene meno soltanto con il ripristino di fatto del rapporto, anche sotto il profilo economico, e non per effetto della sola pronuncia giudiziale che ordina la reintegrazione. Nel caso in esame, osserva la Corte, tale ripristino effettivo non era avvenuto.
La risoluzione del rapporto di lavoro – spiega la Cassazione – discende, in tali ipotesi, da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato”. “Per avere esercitato l’opzione ex art. 18, terzo comma, St. Lav. – continua la sentenza – , il lavoratore non ha più diritto a percepire un trattamento di disoccupazione, perché non versa in uno stato di disoccupazione involontaria”.
In definitiva, conclude la Cassazione “è l’espressione stessa di volontà del lavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione e tanto esclude che detta condizione, per effetto dell’opzione per l’indennità ex art. 18, terzo comma, St. Lav., in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, possa ritenersi involontaria e oggetto delle tutele apprestate dall’ordinamento per la condizione di disoccupazione involontaria”.
La pronuncia si colloca evidentemente in linea di continuità con l’orientamento già espresso da Cass., sez. lav., ord. 18 ottobre 2022, n. 30553, secondo cui l’indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche in assenza di reintegra materiale, e da Cass., sez. lav., sentenza 21 agosto 2025, n. 23476, relativa alla non ripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità di mobilità/NASpI in ipotesi analoghe.
Di grande importanza, alla luce di questa decisione, e per ricostruire la storia giurisprudenziale dell’istituto, è ricordare anche il principio della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23876 del 26 agosto 2025 dove si stabilisce che il lavoratore non deve restituire la NASpI percepita se un suo precedente contratto a termine viene convertito giudizialmente in un contratto a tempo indeterminato
L’indennità sostitutiva della reintegrazione: nozione, natura giuridica ed evoluzione storica
Il principio enunciato al paragrafo precedente incontra un’eccezione nell’ipotesi in cui il lavoratore eserciti la facoltà di optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. Trattandosi di istituto centrale ai fini della presente analisi, appare opportuno ricostruirne origine, natura giuridica e disciplina attuale.
Origine dell’istituto. L’indennità sostitutiva della reintegrazione è prevista sin dal testo originario dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell’ambito della c.d. tutela reale del posto di lavoro, applicabile ai datori di lavoro che occupassero più di quindici dipendenti nell’unità produttiva. La disposizione riconosceva al lavoratore, accanto al diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno (non inferiore a cinque mensilità), la facoltà di chiedere, in alternativa al rientro in servizio, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con effetto risolutivo del rapporto di lavoro.
La legge n. 108/1990. La legge 11 maggio 1990, n. 108 ha esteso, all’art. 2, comma 1, la tutela obbligatoria (indennitaria) anche ai datori di lavoro di minori dimensioni, senza tuttavia incidere sulla facoltà di opzione riconosciuta nell’ambito della tutela reale, che è rimasta strutturalmente invariata.
La riforma Fornero (L. n. 92/2012). L’art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012 ha riscritto integralmente l’art. 18 St. lav., articolando la tutela in quattro regimi differenziati (tutela reale piena, tutela reale attenuata, tutela indennitaria forte e tutela indennitaria debole od obbligatoria), calibrati sulla tipologia di vizio del licenziamento. La facoltà di optare per l’indennità sostitutiva delle quindici mensilità è stata mantenuta, con espressa collocazione nel comma 3 del nuovo testo, e con la precisazione che tale indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale e deve essere richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza o, se anteriore, dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio.
Il Jobs Act e il contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015). Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 ha introdotto un regime distinto (c.d. contratto a tutele crescenti), che limita la reintegrazione ai soli casi di licenziamento nullo, discriminatorio o intimato in forma orale, prevedendo per le altre ipotesi di illegittimità un indennizzo economico crescente in base all’anzianità di servizio. Anche in tale regime, tuttavia, l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2015 riproduce, per i casi in cui sia disposta la reintegrazione, la medesima facoltà di opzione per l’indennità sostitutiva pari a quindici mensilità, sui presupposti e con gli effetti già propri dell’art. 18 St. lav.
Natura giuridica e modalità di esercizio. Sul piano civilistico, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto tra l’obbligazione di reintegrazione e la facoltà di richiedere l’indennità sostitutiva non è riconducibile allo schema dell’obbligazione alternativa di cui agli artt. 1285 e seguenti del codice civile, bensì a quello dell’obbligazione con facoltà alternativa a favore del creditore (obligatio cum facultate solutionis): la prestazione principale resta la reintegrazione, mentre l’indennità sostitutiva costituisce una prestazione facoltativa, azionabile dal lavoratore-creditore entro il termine decadenziale di trenta giorni. L’esercizio dell’opzione, una volta effettuato, produce effetto risolutivo del rapporto di lavoro e non è revocabile (Cass., sez. lav., 19 settembre 2013, n. 21452; Cass., sez. lav., 18 giugno 2018, n. 16024).
È proprio su questa natura di atto unilaterale, dotato di autonomo effetto estintivo del rapporto, che si fonda la conclusione — ripresa da Cass. n. 24981/2026 — secondo cui l’esercizio dell’opzione determina la perdita del diritto alla NASpI dal momento in cui la relativa dichiarazione di volontà viene resa.
“Ratio decidendi” di Cass. n. 24981/2026: involontarietà dello stato di disoccupazione
La ratio della decisione della recentissima sentenza in oggetto va inoltre individuata nella natura stessa della prestazione previdenziale, che l’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 riconosce esclusivamente in relazione a eventi di disoccupazione involontaria. Fino a quando il lavoratore non compie un atto di volontà che pone fine al rapporto, quale l’opzione per l’indennità sostitutiva, lo stato di disoccupazione resta ascrivibile all’iniziativa datoriale (il licenziamento, dichiarato illegittimo) e conserva pertanto il carattere di involontarietà richiesto dalla norma.
Con l’esercizio dell’opzione, invece, la causa efficiente della cessazione del rapporto si sposta dall’atto datoriale alla scelta del lavoratore, facendo venir meno il presupposto normativo della prestazione.
Ne consegue che, dal punto di vista sistematico, l’opzione per l’indennità sostitutiva opera come fatto estintivo autonomo, sovrapponendosi e superando, ai fini previdenziali, la matrice originaria datoriale della cessazione del rapporto.
Rilievi conclusivi
Il criterio applicativo desumibile da Cass. n. 24981/2026 è di agevole verifica operativa: rileva non la forma dell’accertamento giudiziale, ma l’effettiva ripresa, o la definitiva cessazione, per scelta del lavoratore del rapporto di lavoro.
Nella prassi consulenziale, la distinzione tra le due ipotesi assume rilievo determinante nella fase di gestione del contenzioso successivo alla sentenza di primo grado o d’appello, in particolare nella valutazione dell’opportunità di esercitare l’opzione per l’indennità sostitutiva, avuto riguardo alle conseguenze immediate di tale scelta sul diritto alla prestazione previdenziale.
Come Tecnico del Diritto del Lavoro, mi capita di assistere lavoratori e organizzazioni sindacali nella gestione del precontenzioso giuslavoristico in materia di licenziamenti, ivi comprese le valutazioni relative all’opzione per l’indennità sostitutiva e alle relative implicazioni previdenziali.
Tale attività richiede un costante percorso di formazione, molto impegnativo, costruito anche dal confronto diretto con avvocati giuslavoristi e con docenti universitari di diritto del lavoro, che nel tempo hanno dimostrato stima nei miei confronti, apprezzando in particolare il mio metodo di analisi adottato e il livello di preparazione tecnica maturato su questi temi.
Concludo quest’articolo con l’affermazione che da sempre “accompagna” il mio lavoro: la conoscenza è l’arma più potente!
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Normativa
- R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (disciplina originaria dell’indennità ordinaria di disoccupazione)
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (tutela reale contro i licenziamenti illegittimi; opzione per l’indennità sostitutiva)
- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 (indennità di mobilità)
- Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 2, comma 1 (estensione della tutela obbligatoria)
- Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2 (istituzione di ASpI e Mini-ASpI; abrogazione dell’indennità di mobilità dal 1° gennaio 2017)
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183, art. 1, comma 2, lett. b) (delega per il riordino degli ammortizzatori sociali)
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, artt. 1 e 14 (istituzione della NASpI; rinvio alla disciplina ASpI)
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, art. 2, comma 3 (contratto a tutele crescenti; indennità sostitutiva della reintegrazione)
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), disposizioni di modifica dei requisiti NASpI
- Legge di bilancio 2025, disposizioni di ulteriore modifica dei requisiti NASpI
- INPS, circolare n. 36/2025 (illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015)
- INPS, circolare n. 94/2015 e messaggio n. 2971/2015 (prime indicazioni operative sulla NASpI)
Giurisprudenza
- Cass., sez. lav., sentenza n. 24981/2026 (persistenza del diritto alla NASpI fino all’effettivo ripristino del rapporto; effetto dell’opzione per l’indennità sostitutiva)
- Cass., sez. lav., sentenza n. 23476/2025 (non ripetibilità delle somme erogate a titolo di indennità di mobilità/NASpI in caso di reintegra non eseguita)
Cass. SS. UU. sentenza n. 23876/2025 (restituzione NASpI percepita con contratto a tempo determinato convertito in contratto a tempo indeterminato)
- Cass., sez. lav., ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30553 (spettanza della NASpI anche in assenza di reintegra materiale)
- Cass., sez. lav., 19 settembre 2013, n. 21452 (natura dell’opzione per l’indennità sostitutiva come obbligazione con facoltà alternativa ex parte creditoris)
- Cass., sez. lav., 18 giugno 2018, n. 16024 (effetti dell’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva)
- Corte Costituzionale, declaratoria di illegittimità dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015 (richiamata da INPS, circ. n. 36/2025)