CONTRIBUTI FIGURATIVI INPS: COSA SONO E PERCHÉ CONTANO PER LA PENSIONE

Mi capita spesso, parlando con lavoratori del trasporto pubblico e non solo, di sentirmi chiedere: «quei periodi in cui non ho lavorato — malattia, maternità, cassa integrazione, servizio militare — mi contano davvero per la pensione?». La risposta è quasi sempre sì, e lo strumento tecnico che rende possibile questo riconoscimento si chiama contribuzione figurativa. Provo a ricostruirne l’istituto in modo semplice, ma con tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali che servono a chi vuole approfondire o far valere questo diritto.


Che cosa sono i contributi figurativi

I contributi figurativi sono un accredito contributivo gratuito che l’Inps riconosce al lavoratore per periodi in cui la prestazione lavorativa è stata sospesa o non resa per cause che la legge ritiene meritevoli di tutela: malattia, infortunio, maternità e paternità, congedo parentale, disoccupazione, cassa integrazione guadagni, servizio militare di leva, assistenza a familiari con handicap grave, cariche pubbliche o sindacali, per citare le ipotesi più ricorrenti nella mia attività di consulenza.

Il tratto che li distingue dai contributi obbligatori è proprio la gratuità: non comportano alcun esborso né per il lavoratore né per il datore di lavoro, perché il relativo onere resta a carico della gestione previdenziale competente. Questo non significa però che valgano sempre e comunque: la loro funzione è tutelare la posizione assicurativa già esistente, non crearne una fittizia per periodi in cui il soggetto non rivestiva la qualifica di lavoratore.

Le due modalità di accredito: d’ufficio e a domanda

Nella pratica quotidiana la prima distinzione che spiego ai miei assistiti è quella tra accredito d’ufficio e accredito a domanda.

Accredito d’ufficio

Sono accreditati automaticamente, senza bisogno di alcuna istanza, i contributi figurativi relativi a periodi che l’Inps già conosce attraverso i flussi contributivi aziendali o le proprie gestioni: cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione, malattia indennizzata ai sensi della legge n. 88/1989, mobilità, congedo di maternità e parentale in costanza di rapporto di lavoro, permessi e congedi per l’assistenza a persone con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, riposi giornalieri per allattamento, periodi di aspettativa per cariche elettive o funzioni sindacali.

Accredito a domanda

Vanno invece richiesti espressamente all’Inps, con onere probatorio a carico dell’interessato, i periodi non tracciati automaticamente: servizio militare di leva obbligatorio, malattia non indennizzata, assenza per donazione di sangue o midollo osseo, maternità al di fuori del rapporto di lavoro nei casi previsti dall’articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001. In questi casi la domanda va presentata online tramite il servizio Sito Inps, indicando i periodi da accreditare e, dove richiesto, allegando la documentazione probatoria: per il servizio militare, ad esempio, l’estratto contributivo da solo non basta e occorre produrre lo stato di servizio rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

Il vincolo del perfezionamento del diritto

• I contributi figurativi partecipano sia al diritto sia alla misura della pensione quando derivano da un rapporto di lavoro subordinato o assimilato realmente esistito.

• Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema contributivo puro) e, in generale, per l’accesso alla pensione anticipata, l’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995 richiede che il diritto si perfezioni con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, esclusi quindi i contributi da figurativi per disoccupazione e malattia.

• Per artigiani, commercianti e coltivatori diretti la copertura figurativa è ammessa solo per periodi successivi al 1° gennaio 1993, in applicazione dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.

Il calcolo del valore retributivo figurativo

Una volta stabilito che un periodo è accreditabile, si pone il problema di quantificarlo economicamente ai fini della misura della pensione. La regola generale, fissata dall’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana coperta da contribuzione figurativa va determinato sulla base della retribuzione media settimanale percepita dal lavoratore nell’anno solare in cui si colloca l’evento, con alcune correzioni quando manchi una retribuzione di riferimento adeguata.

L’Inps ha automatizzato questi calcoli con la circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, che ha ridefinito i criteri di valorizzazione della retribuzione figurativa risolvendo diverse problematiche applicative dell’articolo 8 citato, soprattutto per le situazioni contributive discontinue o prive di alcuni elementi di calcolo negli estratti conto.

Quanto incidono davvero sulla misura della pensione

Fin qui ho parlato soprattutto del «diritto», cioè di come i contributi figurativi concorrano a raggiungere l’anzianità contributiva richiesta per andare in pensione. Ma nella mia attività di consulenza mi accorgo che l’aspetto meno conosciuto — e spesso più rilevante in termini economici — è quanto questi contributi pesino sulla «misura», cioè sull’importo mensile dell’assegno. E qui la risposta cambia radicalmente a seconda del sistema di calcolo applicabile.

Nel sistema retributivo (quote di pensione fino al 31 dicembre 1995)

Per chi rientra, anche solo in parte, nel calcolo retributivo, la pensione si fonda sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro. In questo perimetro i contributi figurativi valgono al 100%: la settimana o il mese coperto figurativamente entra nel calcolo della retribuzione media esattamente come se fosse stato lavorato e retribuito, secondo i criteri di valorizzazione dell’articolo 8 della legge n. 155/1981 di cui ho parlato sopra. Per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1996, dunque, un periodo di malattia, maternità o cassa integrazione non penalizza in alcun modo l’importo della pensione, a parità di altre condizioni.


Nel sistema contributivo (dal 1° gennaio 1996 in poi)

Per le quote di pensione maturate con il metodo contributivo il meccanismo è completamente diverso e, a mio avviso, merita di essere spiegato con attenzione perché è qui che si gioca la parte più delicata. Ogni anno l’Inps calcola un accantonamento virtuale applicando alla base imponibile annua l’aliquota di computo (33% per i lavoratori dipendenti, 24% per artigiani e commercianti, aliquota variabile per la Gestione separata): la somma di questi accantonamenti, rivalutati ogni anno in base alla variazione media quinquennale del Pil, costituisce il cosiddetto montante contributivo individuale. Al momento del pensionamento il montante viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, un parametro che cresce con l’età di uscita: pensione annua lorda = montante contributivo × coefficiente di trasformazione.

Anche i periodi figurativi partecipano a questo accantonamento, con la stessa aliquota di computo prevista per la contribuzione da lavoro. Il punto critico è però la base imponibile su cui l’aliquota viene applicata: per molti eventi (penso alla Naspi, ma anche a diverse ipotesi di cassa integrazione) la base di calcolo non è l’ultima retribuzione realmente percepita, bensì una retribuzione di riferimento convenzionale — nel caso della Naspi, quella utilizzata per determinare l’indennità stessa, che già è una media degli anni precedenti e può essere sensibilmente più bassa dell’ultimo stipendio. Ne consegue che un anno di disoccupazione indennizzata, pur accreditato per intero ai fini del diritto, produce di norma un accantonamento contributivo inferiore rispetto a un anno di lavoro effettivo a parità di inquadramento, con un effetto diretto e permanente sull’importo della pensione futura, perché quella minore rivalutazione si trascina fino al momento del pensionamento.

Il sistema misto: due logiche che convivono

Chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 e continua dopo tale data si trova, nella maggior parte dei casi, in regime misto: la quota di pensione riferita ai contributi versati fino al 31 dicembre 1995 segue le regole del retributivo appena descritte (contributi figurativi al 100%), mentre la quota riferita ai contributi successivi segue le regole del contributivo, con gli effetti di possibile riduzione appena illustrati. È quindi frequente, nella pratica, dover valutare l’incidenza di uno stesso periodo figurativo in modo diverso a seconda di quando si colloca nella carriera dell’assicurato.

In sintesi: perché conviene verificare l’estratto conto

• I contributi figurativi valgono sempre ai fini del diritto alla pensione (raggiungimento dell’anzianità minima), qualunque sia il sistema di calcolo applicabile.

• Ai fini della misura, nel retributivo e nella quota retributiva del misto valgono al 100%; nel contributivo dipendono dalla base di calcolo convenzionale dell’evento e possono generare un accantonamento inferiore a quello di un anno di lavoro effettivo.

• Una carriera con più anni di copertura solo figurativa nel periodo post-1996 può quindi tradursi in un montante contributivo, e dunque in una pensione, sensibilmente più bassa rispetto a un’identica anzianità maturata con lavoro effettivo — pur avendo la stessa ‘lunghezza’ contributiva sulla carta.


Riferimenti normativi essenziali

  • 8, legge 23 aprile 1981, n. 155 — norma cardine sull’accreditamento e la valorizzazione economica dei contributi figurativi nell’assicurazione generale obbligatoria.
  • 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335 — requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva per il diritto alla pensione anticipata e per l’accesso alla contribuzione figurativa di artigiani, commercianti e coltivatori diretti dal 1993.
  • lgs. 16 settembre 1996, n. 564 e d.lgs. 30 giugno 1998, n. 278 — disciplina attuativa e integrativa dell’accredito figurativo.
  • Legge 8 marzo 2000, n. 53 e d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — congedi parentali, di maternità e paternità, anche fuori dal rapporto di lavoro.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 — permessi e congedi per l’assistenza a persone con handicap in situazione di gravità, con relativa copertura figurativa.
  • lgs. 30 giugno 2022, n. 105 — attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare, che ha inciso sulla disciplina del congedo parentale e della relativa indennità.
  • Circolare Inps n. 11 del 24 gennaio 2013 — calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli estratti conto.
  • Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 5-10 e Circolare Inps n. 180/1996 — disciplina del sistema contributivo, aliquote di computo e coefficienti di trasformazione applicabili anche agli accrediti figurativi confluiti nel montante individuale.

Alcuni orientamenti della giurisprudenza

Sul tema si è formata negli anni una giurisprudenza che, nella mia esperienza professionale, è spesso decisiva per risolvere i casi dubbi che i lavoratori mi sottopongono. Ne richiamo tre linee guida che ritengo particolarmente utili.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la contribuzione figurativa presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro effettivo o comunque di una posizione assicurativa già costituita: non può quindi essere invocata per creare ex novo un’anzianità contributiva riferita a periodi in cui l’interessato non rivestiva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo iscritto alla gestione di competenza.

In tema di aspettativa sindacale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’accredito figurativo per il periodo di distacco o aspettativa non retribuita presuppone la sussistenza, quantomeno al momento dell’assunzione dell’incarico, di un rapporto di lavoro subordinato in atto: un incarico sindacale antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro non dà quindi diritto alla copertura figurativa per quel periodo.

Sul fronte della maternità fuori dal rapporto di lavoro, la giurisprudenza e la prassi amministrativa convergono nel ritenere che il diritto all’accredito, per chi è iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a forme sostitutive ed esclusive dell’Ago, richieda comunque il possesso di almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata durante attività lavorativa, senza che rilevi a tal fine la contribuzione figurativa già accreditata per altri titoli.


 Un consiglio pratico

Chi ha avuto una carriera lavorativa discontinua — cassa integrazione, disoccupazione, maternità, periodi di malattia o di aspettativa — dovrebbe, a mio avviso, richiedere periodicamente l’estratto conto contributivo Inps (compreso quello certificato) e verificare che tutti i periodi figurativi accreditabili d’ufficio risultino effettivamente registrati, e presentare tempestivamente domanda per quelli accreditabili solo su richiesta, come il servizio militare o la malattia non indennizzata. Un controllo di questo tipo, fatto con qualche anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto a pensione, permette di correggere per tempo eventuali lacune ed evita brutte sorprese al momento della domanda di pensione.

 

Categoria: Lavoro & Diritto

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Article by: Francesco Cinelli