La Corte costituzionale torna nuovamente ad esprimersi sulla disciplina dei licenziamenti, a distanza di pochi mesi dalla nota sentenza 22 febbraio 2024 n. 22…
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L’art. 2, co. 1, del D. Lgs. n. 23/2015 è incostituzionale nella parte in cui prevede la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro per i soli recessi viziati da nullità “espressamente” comminata dalla legge. Il licenziamento deve intendersi nullo – e dunque sanzionato con la conseguenza più grave prevista dall’ordinamento – sia che la nullità sia testualmente…
Il recesso ad nutum, intimato in assenza di valido patto di prova, non riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 3 D. Lgs n. 23 del 2015 nelle quali è prevista la reintegrazione, resta assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria.
L’ordinamento giuridico interno presidia l’attività di controllo a distanza sulla prestazione di lavoro da parte del datore con vincoli e limiti stringenti, contenuti all’interno dell’art. 4 Stat. Lav. (L. n. 300/1970).
Secondo la Corte, questo meccanismo automatico di commisurazione del risarcimento presenta due profili di illegittimità




