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CESSIONE D’AZIENDA ILLEGITTIMA E MANCATA RIAMMISSIONE DEL LAVORATORE: IL CASO DELLA “DOPPIA RETRIBUZIONE”

Il lavoratore che, a seguito di trasferimento d’azienda, sia passato alle dipendenze di altro datore di lavoro ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. ha diritto, in caso di declaratoria giudiziale della nullità di tale trasferimento, ad essere riammesso in servizio dall’impresa cedente, con conservazione del trattamento economico e normativo in essere al momento del passaggio.