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I LAVORATORI CHE SI OCCUPANO DELLA STESSA ATTIVITÀ HANNO DIRITTO AL MEDESIMO CONTRATTO…COME SI “EVOLVE” IL DIRITTO DEL LAVORO IN TAL SENSO

Con una “sorprendente” sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze, si è sancito che ai lavoratori della stessa impresa, che sono adibiti ad attività equivalenti, non possono essere applicati contratti collettivi diversi. Il datore di lavoro ha la facoltà di applicare contratti diversi ai suoi dipendenti solo nel caso in cui siano adibiti ad attività distinte che presentino carattere autonomo.

Mobility ImPACT on Transport Workers

Il distacco è una modalità della prestazione lavorativa, disciplinata per il nostro territorio dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, attuata dall’impresa per comprovate ragioni tecnico-organizzative e produttive, facendo eseguire una determinata attività da un dipendente presso un’altra azienda.